Amministrazione di sostegno

Ads stipendiato? c’è abuso e va rimosso – GT Venezia, 19.4.2019

Pubblicato il 26/09/2019

ads stipendiatoL’ads stipendiato? Neanche per idea!
Quello dell’eventuale compenso spettante all’amministratore di sostegno è uno degli aspetti sui quali c’è ancora molta incertezza, sia tra gli addetti ai lavori che tra coloro che si vedono costretti a richiedere per un proprio familiare la nomina di un ads.

Ne abbiamo parlato già diverso tempo fa, una cosa è l’indennizzo, altra cosa è invece il compenso. Sull’argomento segnaliamo anche un recente provvedimento del Tribunale di Venezia del 19 aprile 2019 che precisa esattamente gli aspetti della questione.

 

La gratuità dell’amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno è uno degli istituti (detti anche “uffici tutelari”) previsti dal nostro ordinamento a tutela e protezione delle persone prive, in tutto o in parte, della propria autonomia.
In merito a tali istituti, il codice civile stabilisce un principio molto chiaro:

gli uffici tutelari sono gratuiti (art. 379 c.c.)

In altre parole, poiché l’amministrazione di sostegno è uno degli uffici tutelari, l’incarico di amministratore di sostegno è gratuito. Ciò significa che colui che assume tale incarico non può richiedere alcun compenso, né al beneficiario né a suoi parenti/conoscenti.

Come ha chiarito il provvedimento del Tribunale di Venezia, la percezione da parte dell’AdS di una vera e propria retribuzione annuale costituisce una palese e grave violazione del principio di gratuità dell’Ufficio e contraddice lo stesso spirito della l. 6/2004. Tale comportamento dall’ads costituisce valido motivo per la sua sostituzione.

 

Gratuità ed equo indennizzo

Occupandoci di amministrazione di sostegno da anni, siamo a conoscenza della prassi in uso presso molti professionisti di accettare incarichi di ads (se e) solo se vi sia un compenso certo e sicuro, che consenta con poco sforzo di arrotondare le proprie entrate mensili.

Purtroppo, si tratta di una distorsione dell’amministrazione di sostegno operata da soggetti che approfittano dello stato di bisogno, del beneficiario e dei suoi familiari (“se mi paghi, faccio l’amministratore di sostegno!“). Le uniche somme che può richiedere l’ads sono quelle relative all’equo indennizzo, che viene però liquidato esclusivamente e a discrezione del giudice sulla base dell’entità del patrimonio del beneficiario e dell’attività svolta.

Lo ripetiamo ancora una volta, l’amministrazione di sostegno è e rimane gratuita, per cui se qualcuno vi chiedesse dei soldi per l’attività di ads, segnalatelo immediatamente al Giudice Tutelare!, a tutela vostra e del beneficiario.

 

P.S.: per chi non lo sapesse, la segnalazione si può fare senza particolari formalità, anche via mail…

 

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