successioni

Successioni

Ads, decesso del beneficiario e conto corrente – Interpello 22 marzo 2022

Pubblicato il 05/04/2022

conto-corrente-decesso-adsDel decesso del beneficiario di amministrazione di sostegno e degli adempimenti conseguenti ne abbiamo parlato in diverse occasioni, ma sul tema segnaliamo una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate, n. 147/2022 del 22 marzo 2022, che ha affrontato il tema della successione del beneficiario, con particolare riferimento alla gestione e alla operatività del conto corrente del defunto.

 

L’art. 48 del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni e gli adempimenti dell’ads

A seguito della morte del beneficiario si verifica la chiusura, di fatto, della procedura di amministrazione di sostegno: l’amministratore decade dal proprio incarico, – essendo tenuto, come adempimento finale, a depositare una relazione finale sul proprio operato -, e al beneficiario succedono i suoi eredi, i quali si occuperanno poi della gestione dell’eredità.

Per quanto riguarda, poi, l’apertura della successione, la norma di riferimento è l’art. 48 del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni, che prevede tra l’altro che dei beni del defunto non si possa disporre prima della presentazione della dichiarazione di successione (o prima che sia stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentarla).
Operativamente, ciò significa che il conto corrente del beneficiario viene immediatamente bloccato dalla banca, non appena informata della morte del correntista. Dunque stando così le cose, nessuna operazione potrebbe essere disposta sul conto del beneficiario defunto.

Tuttavia, succede non di rado che l’amministratore di sostegno (ormai ex), in mancanza di eredi o per evitare i tempi necessari alla presentazione della dichiarazione di successione, si debba occupare anche di ulteriori operazioni successive alla morte del beneficiario, tipicamente, ad es., la gestione del funerale e il pagamento delle relative spese.
Come deve essere gestita questa eventualità?

 

Le operazioni bancarie dopo la morte del beneficiario

L’interpello sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda proprio il caso di cui si è detto, ossia la possibilità (o meno) per l’amministratore di sostegno di occuparsi dei pagamenti lasciati in sospeso al momento della morte del beneficiario o dipendenti da quest’ultima (ad es., liquidazione dell’ultima mensilità della badante e/o personale di assistenza, spese di affitto per alloggio/casa di cura, utenze domestiche, spese funerarie, compenso dell’amministratore di sostegno, ecc.), prelevando le somme da rapporti intestati al de cuius.

Tale possibilità sarebbe in contrasto con quanto previsto dal citato articolo 48 del TUS.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate afferma chiaramente che

è possibile derogare all’articolo 48, comma quarto del TUS, qualora sia un’Autorità Giudiziaria ad autorizzare l’amministratore di sostegno ad addebitare sul conto del de cuius determinate spese, ancorché non sia stata ancora presentata la dichiarazione di successione o del relativo esonero.

In altre parole, sostiene l’Agenzia delle Entrate, l’autorizzazione con la quale il Giudice Tutelare autorizza l’amministratore di sostegno a provvedere al pagamento delle spese funerarie o degli altri debiti del beneficiario deceduto è compatibile (ossia consente di derogare) con la norma prevista in tema di successioni e donazioni.

Inoltre il prelievo/addebito delle somme dai rapporti finanziari intestati al beneficiario defunto non incide sulla determinazione della base imponibile dell’imposta di successione, dal momento che tale base imponibile è costituita dal valore globale netto dell’asse ereditario alla data di apertura della successione (così come certificato dalla banca con la dichiarazione di consistenza), essendo dunque irrilevanti ai fini delle imposte in questione i movimenti successivi al decesso del beneficiario (ovviamente se autorizzati).

 

 

Commenti a «Ads, decesso del beneficiario e conto corrente - Interpello 22 marzo 2022»

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *