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Il diritto di privacy nell’amministrazione di sostegno. Chi ha ragione?
Quando non vogliamo rivelare qualche informazione siamo tutti subito pronti ad invocare il diritto di privacy.
Nella procedura di amministrazione di sostegno vale questo diritto? chi può invocarlo e in che limiti?
Si tratta di una questione molto di frequente nelle procedure di amministrazione di sostegno, specialmente nei casi in cui l’incarico di ads viene assunto da una persona estranea al nucleo familiare.
Capita spesso che un parente del beneficiario chieda all’ads informazioni circa lo stato di salute del beneficiario stesso, le sue consistenze patrimoniali, ecc. e che, per tutta risposta, si senta opporre un netto rifiuto giustificato da esigenze di privacy.
È corretto il comportamento dell’amministratore di sostegno?
Le informazioni sensibili del beneficiario di amministrazione di sostegno
La procedura per la nomina di un amministratore di sostegno, seppur materia di volontaria giurisdizione, è una procedura giudiziaria a tutti gli effetti. Per questo motivo
tutti i dati personali raccolti nella procedura giudiziaria devono essere trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali
(art. 2 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Pertanto, (anche) il beneficiario della amministrazione di sostegno ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Questo significa che l’accesso ai dati del beneficiario deve essere riservato al solo amministratore di sostegno (ed al solo fine dell’esercizio della funzione pubblicistica a lui assegnata) mentre ne è vietata la divulgazione verso terzi (ndr: l’unico figlio e parente del beneficiario può essere considerato “terzo”?).
Inoltre, per quanto riguarda le informazioni relative alle condizioni di salute (ossia per i “dati sensibili” che costituiscono la componente spesso maggioritaria nei procedimenti di ads), la loro divulgazione è in ogni caso vietata ai sensi degli articoli 22, comma 8 e 26 comma 5 del D.Lgs. 196/2003 (che stabiliscono che “i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi”).
Sull’argomento segnaliamo un recente decreto del Tribunale di Genova del 14 luglio 2017 (G.T. Pellegrini) che esamina proprio le questioni relative al diritto di privacy nell’amministrazione di sostegno.
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