Amministrazione di sostegno

Aspetti procedurali dell’Amministrazione di Sostegno.

Pubblicato il 13/02/2015

procedura amministrazione di sostegnoSvolgendo da tempo l’attività di Amministratore di Sostegno e tenendo spesso corsi di formazione a riguardo, mi sono reso conto che le difficoltà maggiori nello svolgimento dell’attività, specialmente per i “non addetti ai lavori”, riguardano spesso gli aspetti di natura procedurale, ossia quelli in cui ci si deve rapportare in qualche modo con il Tribunale ed il Giudice Tutelare.
Esaminiamone alcuni.

 

 

Ancora sulla relazione (o rendiconto) dell’Amministratore di Sostegno

Secondo la periodicità, generalmente ogni anno, stabilita nel decreto di nomina, l’amministratore di sostegno deve depositare la relazione (o rendiconto) riguardante l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Una delle domande che più frequentemente mi vengono rivolte durante i corsi di formazione per amministratori di sostegno è quella riguardante le modalità di compilazione ed i documenti da allegare al rendiconto.
Alla relazione devono essere allegati i documenti di spesa più significativi ed anche una copia dell’estratto del conto bancario o postale intestato al beneficiario. Non è necessario allegare gli scontrini di importo minimo per le necessità quotidiane del beneficiario: è opportuno conservarli, comunque, tra la documentazione ma certamente non dovranno essere depositati insieme al rendiconto.

Il rendiconto deve essere predisposto anche quando l’amministratore di sostegno cessi per qualunque ragione dall’ufficio.

La mancata approvazione del rendiconto va segnalata alla Procura della Repubblica per le opportune iniziative compreso l’avvio del procedimento di revoca dell’amministratore di sostegno che non può essere avviata d’ufficio.

 

Accesso agli atti del procedimento

L’Amministratore di Sostegno deve rendere conto del proprio operato esclusivamente al Giudice Tutelare. Per quanto sia opportuno che l’amministratore abbia comunque un confronto più o meno frequente con i parenti del beneficiario, egli non è invece tenuto a fornire loro copia degli atti del procedimento.

L’accesso agli atti del procedimento da parte di  soggetti diversi dal beneficiario e dell’amministratore di sostegno potrà avvenire solo dietro presentazione di motivata istanza al giudice tutelare che dovrà valutare se  sussista un interesse meritevole di tutela all’esame (anche solo parziale) degli atti.

 

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