Pubblicazioni
Prodigalità e amministratore di sostegno. Niente da fare…
La prodigalità senza alterazione mentale non può essere gestita con la nomina di un amministratore di sostegno.
Lo ha stabilito il Tribunale di Modena, con un decreto del 3 novembre 2017 (G.T. Masoni), richiesto della nomina di un amministratore di sostegno per una persona anziana che, dopo aver dissipato il proprio patrimonio vivendo al di sopra delle proprie possibilità, “spendendo in viaggi, serate, donne”, si trova in stato di quasi indigenza.
Per esaminare meglio il problema, in particolare, è opportuno riprendere brevemente alcuni concetti in tema di prodigalità, elaborati dalla giurisprudenza negli anni.
C’è prodigalità e prodigalità!
Il prodigo è colui che spende e sperpera senza misura. Ma questo non è un presupposto sufficiente per far scattare l’amministrazione di sostegno, almeno secondo quando afferma il Tribunale di Modena.
Il ragionamento è questo: per giustificare l’inabilitazione prevista dall’art. 415, comma 2, c.c.(o, in questo caso, l’amministrazione di sostegno) le spese compiute dalla persona, continue e sproporzionate rispetto alla consistenza patrimoniale devono essere ricollegabili ad un’alterazione mentale che escluda o riduca notevolmente la capacità di valutare il danaro, non solo ad una cattiva amministrazione.
Dunque, secondo il Tribunale,
il prodigo “sano di mente” può tranquillamente sperperare, mentre (solo) il prodigo con alterazione mentale può essere tutelato con l’amministratore di sostegno.
Un ragionamento certamente condivisibile nei suoi passaggi logici, ma forse un po’ debole alla luce delle attuali conoscenze raggiunte dalla scienza medica nell’ambito dei disturbi comportamentali.
Il gioco d’azzardo patologico, ad esempio, seppur comparso nella Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-9) ed inserito a partire dal 1980 nella sezione dei “Disturbi del controllo degli impulsi non altrimenti classificati” del DSM-III (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) è ancora spesso sottodiagnosticato, così come altre malattie comportamentali.
Ciò significa che condizionare la nomina di un ads ad un accertamento clinico circa la presenza di un’alterazione mentale potrebbe significare lasciare prive di tutela una serie di situazioni, come quella in esame, che ormai da decenni stanno assumendo le caratteristiche di grave fenomeno sociale.
Buongiorno. Ho l’ADS, richiesto a mia tutela nei confronti degli eredi (furbi), ma si è rivelata un’arma a doppio taglio, che mi si è rivoltata contro, togliendomi ogni capacità di agire, in ambito economico. Quello che mi lascia perplesso è la definizione confusa di “alterazione mentale”. Mi spiego: ho una diagnosi (2007) di “Disturbo Bipolare di Grado II”; come si considera, ai fini della Legge? Secondo, chi è deputato a stabilirlo? Grazie.
Buongiorno sig. Angelo, grazie per averci contattato.
La valutazione circa i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno viene effettuata dal Giudice Tutelare sulla base della documentazione prodotta insieme al ricorso introduttivo del procedimento.
Tale valutazione, che si riflette poi sul contenuto del decreto di nomina, però può essere rivista in ogni momento sulla base di ulteriore e diversa documentazione che provi, ad es., un miglioramento nelle condizioni del beneficiario.
Saluti e buon anno!
Studio Legale Magri