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Rendiconto dell’ads depositato in ritardo, quali sono le conseguenze?

Pubblicato il 12/01/2022

rendicontoSul rendiconto dell’amministratore di sostegno abbiamo scritto tanto (ndr: per farsi un’idea dell’argomento, segnaliamo questo articolo) anche perché tante sono le preoccupazioni degli ads relativamente a quella che, a torto o a ragione, è considerata una verifica periodica da parte del giudice.

Uno degli aspetti che è bene ricordare è che non vi è alcuna norma che stabilisca il contenuto esatto del rendiconto: così come il decreto di nomina può essere graduato sulle specifiche esigenze del beneficiario, allo stesso modo anche il rendiconto deve riferirsi alle attività effettivamente affidate all’ads e da questi svolte durante il periodo.

È però vero che molti Tribunali hanno pubblicato sui propri siti modelli, più o meno diversi, di rendiconto da utilizzare. Si tratta, si ribadisce, di indicazioni assolutamente non vincolanti per l’ads, che potrà quindi relazionare al giudice nella maniera che riterrà più opportuna, purché sempre in modo completo.

 

Il termine per il deposito del rendiconto, periodico o finale

All’atto del conferimento dell’incarico il Giudice Tutelare indica all’amministratore di sostegno la periodicità, generalmente annuale, da osservare nella rendicontazione.

Primo dubbio: si considera l’anno civile o l’anno solare?
Salvo indicazioni puntuali a riguardo nel decreto, il riferimento è all’anno solare, soluzione che evita tra l’altro di dover ricorrere a rendiconti relativi a periodi infrannuali, ad es., di qualche mese, con un inutile aggravio di lavoro a carico dell’amministratore di sostegno.

Un discorso a parte va fatto per il rendiconto finale, ossia il “bilancio” che l’ads è tenuto a depositare al momento della cessazione delle proprie funzioni. Sul punto segnaliamo una recente sentenza della Corte di Appello di Bari, n. 1480 del 18 agosto 2021, che afferma chiaramente che

qualora l’amministratore di sostegno depositi con ritardo i bilanci finali, ciò, di per sé, non dimostra affatto la non rispondenza al vero dei detti documenti.

Interpretando quanto stabilito dalla sentenza in questione, ciò significa che il deposito effettuato in ritardo del rendiconto finale (ndr: e di quelli periodici) non comporta automaticamente la mancata approvazione da parte del Giudice Tutelare. Nel caso del rendiconto periodico, il Giudice potrà tenere conto del ritardo ai fini di un’eventuale valutazione circa la sostituzione dell’ads, ma non invece come motivo per sindacare la rispondenza al vero di quanto relazionato dall’amministratore di sostegno.

 

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