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Se lo stato di bisogno non è attuale, scatta la revoca dell’ads – Appello Brescia, 29.6.2017

Pubblicato il 12/09/2017

revoca dell'adsIl Giudice deve disporre la revoca dell’ads se non lo stato di bisogno del beneficiario non è attuale.

Lo ha stabilito il recente decreto della Corte d’Appello di Brescia del 29 giugno 2017, che ha riformato la decisione con la quale il Giudice Tutelare del Tribunale di Mantova aveva nominato un amministratore di sostegno ad una signora per aiutarla nella gestione dell’azienda familiare.

Il provvedimento della Corte d’Appello non brilla per la profondità dell’analisi e dell’argomentazione giuridica (ndr: che in certi punti appare addirittura superficiale), ma è comunque interessante perché affronta una questione (quella della revoca dell’amministratore di sostegno) non così usuale e perché offre lo spunto per alcune considerazioni circa i presupposti per la nomina dell’amministratore di sostegno.

 

L’attualità dello stato di bisogno

Per poter richiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno è necessario che vi sia, tra gli altri presupposti, quello che tecnicamente viene definito “stato di bisogno”, ossia che il beneficiario si trovi nella impossibilità (anche temporanea) di provvedere ai propri interessi.

I presupposti per l’amministrazione di sostegno devono sussistere prima della nomina, ma anche permanere anche dopo. Infatti, qualora successivamente alla nomina si verificasse che il beneficiario è (di nuovo) in grado di determinarsi autonomamente, la nomina dell’ads deve essere revocata.

In altre parole, lo stato di bisogno del beneficiario deve essere attuale (ossia nel presente!) e non riferirsi ad una situazione già trascorsa (nel passato) o addirittura futura ed ipotetica.

Sulla base di tale principio, nella vicenda sottoposta al suo esame, la Corte d’Appello ha affermato che, nelle attuali condizioni, la beneficiaria è in grado di provvedere ai propri interessi,

essendo relegata a mera ipotesi la possibilità di insorgenza di nuovo episodio psicotico.

Il principio è chiaro: se manca (o viene a mancare) lo stato di bisogno del beneficiario, non è possibile nominare un amministratore di sostegno o, se già nominato, l’incarico va revocato.

 

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