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Spid e AdS, questo matrimonio non s’ha da fare – G.T. Roma, 12.4.2021

Pubblicato il 19/04/2021

SpidSPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che ti permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati.
È questa la definizione che si legge sul sito spid.gov.it, appunto, dello Spid, ossia, per dirla più semplicemente, di quella password che serve per poter accedere a numerosi servizi e siti online (tra cui, per dirne uno, quello dell’Inps).

Come è facilmente immaginabile, lo Spid è personale e non trasferibile ad altri.
Ma se è personale e non trasferibile, in caso di nomina di un amministratore di sostegno, ammesso che sia possibile, chi può richiedere il rilascio dello Spid?

 

Spid e Amministratore di Sostegno

C’era da aspettarselo che, prima o poi, il tema dello Spid e dell’amministrazione di sostegno arrivasse anche alla valutazione di un Giudice Tutelare. Segnaliamo, a riguardo, la recentissima pronuncia del Giudice Tutelare di Roma del 12 aprile 2021, che interviene proprio sulla questione.
Il caso sottoposto al Giudice oltre che semplice è (per chiunque abbia un po’ di dimestichezza con la materia) estremamente frequente: l’Amministratore di Sostegno può essere autorizzato a richiedere ed utilizzare lo Spid in nome e per conto del beneficiario?
Come osserva il provvedimento in esame, infatti,

lo SPID costituisce un sistema finalizzato al rilascio e alla successiva utilizzazione di un’identità digitale, “previa verifica dell’identità del soggetto richiedente e mediante consegna in modalità sicura delle credenziali di accesso”.

E qui casca l’asino.
L’Amministratore di Sostegno può agire in nome e per conto del beneficiario (ndr: pensate, ad esempio, all’utilizzo delle credenziali bancarie per accedere all’home banking, possibilità ormai ammessa pacificamente da tempo) e quindi, richiedere, appunto in nome e per conto del beneficiario, il rilascio dello Spid.

Tuttavia, osserva il provvedimento, dal momento che mancano specifiche linee guida emanate dall’AGID in attuazione delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, i gestori dell’identità digitale si trovino in condizione di non poter legittimamente rilasciare l’identità medesima all’amministratore di sostegno (ovviamente, in nome e per conto).

E quindi, conclude il Giudice Tutelare, l’Amministratore di Sostegno è invitato ad “andare alla vecchia maniera” ossia ad avvalersi delle forme di identificazione, alternative allo SPID, predisposte di volta in volta dalle singole pubbliche amministrazioni.

 

Il riconoscimento del soggetto richiedente lo Spid

Fatta la legge, trovato l’inganno“, direbbe qualcuno. In effetti la situazione appena descritta potrebbe rientrare in questo proverbio.
Sul sito dell’Agid si legge che lo Spid è “semplice, sicuro e veloce”, che però purtroppo non è così per tutti, stante la situazione ben descritta dal provvedimento del Giudice Tutelare di Roma.

A leggere bene, però, sullo stesso sito, in altra pagina, sono specificate le modalità per il riconoscimento del richiedente lo Spid. Modalità che ci si aspetta essere rigorosissime, stante l’importanza di questo strumento tecnologico.
Tra queste è indicata la possibilità di effettuare il riconoscimento a mezzo Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), documenti, in particolare quest’ultimo, che ha l’AdS. Dunque, niente riconoscimento de visu del richiedente, ma invece possibile il riconoscimento con CNS.

L’ennesimo esempio della Macchina Burocratica che, quando vuole, funziona benissimo (o malissimo, a seconda del punto di vista), con buona pace dei beneficiari e degli amministratori di sostegno. Chissà cosa direbbe Carlo Cottarelli

 

 

Ringraziamo l’Avv. Daniela Infantino per la segnalazione del provvedimento del G.T. di Roma.