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Danni alla società, rispondono gli amministratori e (anche) i soci
Dei danni alla società rispondono gli amministratori e i soci.
È quanto sostiene una recente sentenza del Tribunale di Roma dell’1 giugno 2016, che chiarisce i ruoli e le reciproche posizioni, appunto, tra amministratori e soci nel caso in cui siano stati compiuti (ed accertati) atti dannosi nei confronti della società e dei terzi.
L’azione di responsabilità verso l’amministratore
Nel caso in cui siano stati compiuti atti dannosi per la società è possibile agire nei confronti degli amministratori per ottenere il risarcimento del danno.
L’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore può essere fatta valere direttamente dalla società (art. 2393 c.c.) o dal curatore, in caso di fallimento (art. 146, commi 2 e 3, l. fallimentare).
Si tratta di un’azione di natura contrattuale, ossia che deriva dall’inadempimento degli amministratori agli obblighi loro imposti dalla legge o dall’atto costitutivo.
Dal punto di vista della prova del danno, dalla natura contrattuale dell’azione consegue che la società o il curatore hanno solo l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi di cui sopra, mentre
spetta agli amministratori dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva di aver osservato ed adempiuto ai doveri ed obblighi loro imposti.
La responsabilità solidale dei soci
In caso di danni alla società, accanto alla responsabilità degli amministratori, può esservi anche la responsabilità dei soci che siano in quale modo intervenuti nella gestione societaria.
Lo stabilisce l’art. 2476 c.c., VI comma, che estende la responsabilità solidale, unitamente agli amministratori, anche ai soci che si siano intromessi nella gestione della società, intenzionalmente decidendo o autorizzando il compimento di atti dannosi per la società, per i soci e per i terzi.
Presupposti per l’applicazione della suddetta normativa sono
- il fatto che il socio non deve essere anche amministratore e
- che il soggetto che decide od autorizza (intenzionalmente) il compimento dell’atto dannoso sia proprio un socio.
Ricorrendo tali presupposti, la responsabilità dei soci potrà essere dichiarata anche se l’intromissione nelle gestione societaria sia avvenuta in via del tutto occasionale, e quindi al di fuori di un potere loro attribuito per legge o per statuto.
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