Sovraindebitamento
(Terzo) Correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e novità per l’IVA
Se ne parlava ormai da tempo e finalmente è stato approvato il 4 settembre scorso il Terzo Decreto correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza che, una volta entrato in vigore, oltre che risolvere alcune questioni interpretative sorte nei primi periodi di applicazione del Codice stesso, ne correggerà alcuni errori.
In particolare, questo correttivo, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è attesa a breve e il cui Schema di decreto legislativo è comunque già consultabile, prevede ed introduce una serie di modifiche con l’obiettivo di migliorare la disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza oltre che l’efficacia degli strumenti già previsti, garantendo così una maggiore tutela alle imprese in difficoltà.
Le principali novità
Il provvedimento, frutto di un’attenta analisi delle criticità emerse durante la prima fase applicativa del Codice, introduce importanti novità, tra cui:
- Stralcio dei debiti fiscali e previdenziali: per agevolare le imprese in difficoltà, il decreto prevede nuove modalità di riduzione dei debiti fiscali e previdenziali, favorendo una maggiore sostenibilità nei piani di risanamento.
- Composizione negoziata della crisi: viene rafforzato il ruolo della composizione negoziata come strumento di risoluzione delle crisi, con procedure più snelle e flessibili, mirate a prevenire l’insolvenza;
- Prededucibilità dei crediti professionali: i crediti dei professionisti che assistono nelle procedure le imprese in crisi, attraverso una precisa estensione del criterio di prededucibilità dei loro crediti, avranno priorità rispetto ad altri creditori. Tale prededucibilità riguarderà, in particolare, non solo i crediti maturati dall’Organismo di Composizione della Crisi, ma anche da soggetti diversi per le prestazioni rese nell’esercizio delle funzione attribuite al medesimo organismo;
- Procedure di sovraindebitamento: sono previsti interventi significativi per rendere le procedure di sovraindebitamento più accessibili e funzionali, in modo da facilitare la ristrutturazione del debito per le piccole e medie imprese e i privati;
- Possibilità di ridurre e dilazionare il pagamento dell’iva: nell’ambito degli accordi di composizione negoziata della crisi, il nuovo articolo 23, comma 2-bis del Codice introduce la possibilità di stipulare accordi con le agenzie fiscali per la riduzione e dilazione di pagamento dei debiti fiscali, inclusi quelli relativi all’IVA. A tal proposito, si ricorda che una prima interpretazione (poi riconosciuta errata) riteneva che l’IVA rientrasse tra le “risorse proprie dell’Unione Europea”, e quindi non essendone consentito lo stralcio, doveva essere esclusa dall’accordo di composizione negoziata della crisi.
Come ha chiarito la relazione illustrativa, tuttavia, l’Iva ad eccezione della percentuale dello 0,3% stabilita dal Consiglio dell’Unione Europa, non è una risorsa propria dell’Unione Europea e, dunque, il relativo pagamento in misura ridotta o dilazionata può costituire oggetto dei piani di composizione negoziata della crisi.
Si tratta, come si è detto, di modifiche e novità per migliorare l’efficacia della normativa e rispondere alle criticità riscontrate nella prima fase applicativa.
Perché entri in vigore quanto previsto dal Terzo Correttivo bisognerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.