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Wealth management, attenzione alla revocatoria! Cass. Civ. n. 25423 del 10.10.2019

Pubblicato il 24/11/2019

wealth managementNelle scorse settimane in tanti ci avete chiesto di parlare di wealth management, ossia di questioni relative alla gestione del nostro patrimonio.
Gestire un patrimonio significa innanzitutto proteggerlo, ossia garantire che lo stesso venga (adeguatamente) mantenuto per poi essere un giorno utilizzato per i nostri bisogni ed esigenze.

L’occasione per parlare di questo argomento ci è data, ancora una volta da una recente provvedimento della Cassazione, n. 25423/2019, in tema di fondo patrimoniale, strumento che abbiamo esaminato anche in altri precedenti articoli.

 

Lo scudo del fondo patrimoniale e la revocatoria

La Cassazione affronta alcune importanti questioni relative al tema dell’effettiva (o meno) protezione offerta dal fondo patrimoniale e dell’ammissibilità dell’azione revocatoria avente a oggetto proprio l’atto costitutivo di tale fondo.
Come è facile intuire, si tratta di una questione fondamentale nell’ambito di un’efficace strategia di wealth management: solo utilizzando nella maniera opportuna gli strumenti offerti dal nostro sistema è possibile proteggere il nostro patrimonio (e quindi pianificarne la gestione), che diversamente sarebbe facilmente esposto all’aggredibilità da parte di terzi.

Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda il fondo patrimoniale costituito da due coniugi come strumento di adempimento dell’obbligo contributivo finalizzato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma successivo ad alcuni decreti ingiuntivi a favore di creditori pregressi.
La Suprema Corte chiarisce che il l’atto costitutivo del fondo patrimoniale rientra nella tipologia di atti a titolo gratuito, in cui a fronte della costituzione i disponenti non ricevono nulla.
Per questo motivo, sussistendo le condizioni previste dalla legge, tale atto è suscettibile di revocatoria, sia ordinaria (art. 2901 c.c.) sia fallimentare.

 

Nel wealth management la tempistica è fondamentale

Un aspetto essenziale per un’efficace progettazione e definizione di un piano di wealth management è quello della tempistica: lo stesso strumento utilizzato in momenti diversi può rivelarsi efficace o, al contrario, estremamente debole.

Nel caso del fondo patrimoniale (ma considerazioni analoghe sono possibili anche il trust familiare, Cass. 13343/2015): infatti, se lo stesso viene costituito dopo l’assunzione del debito, ai fini della revocatoria è sufficiente che vi sia la consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.

Il problema si sposta, quindi, su un’altra questione fondamentale.

In quale momento sorge il credito?

Secondo la Cassazione, anche un credito eventuale, nella veste di credito litigioso (ndr: ossia per il quale vi sia contestazione), è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria contro l’atto di disposizione compiuto dal debitore (sentenza 5619/2016).

Ciò significa, in altre parole, che ai fini dell’azione revocatoria, il nostro ordinamento ha accolto un’accezione estremamente ampia di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (presupposti necessari, ad esempio, per l’emissione di un decreto ingiuntivo).

È dunque importante, prima di compiere certi atti, valutare anche con l’aiuto di consulenti la propria situazione economica e patrimoniale, per evitare così il rischio di restare intrappolati nelle maglie estremamente larghe di un’eventuale revocatoria.