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Acquisto dal costruttore sulla carta, altre novità in arrivo!

Pubblicato il 24/10/2017

acquisto dal costruttoreIl tema della casa è stato oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi legislativi, a partire dalle questioni di natura edilizia (sul punto segnaliamo un recente articolo de Il Sole 24 Ore dal titolo “Per l’edilizia novità ogni 20 giorni“), passando dalle novità fiscali sino agli aspetti contrattuali.

Per quanto riguarda alcune criticità nel mercato immobiliare, accentuatesi per effetto della crisi economica, il legislatore è voluto intervenire, tra gli altri, nell’ambito degli acquisti sulla carta, ossia di fabbricati di costruire, predisponendo una serie di strumenti normativi specifici a tutela dell’acquirente.

 

Le norme in vigore per l’acquisto di immobili da costruire

Nell’ultima quindicina d’anni, a partire dal disegno di legge AC-38 del 30 maggio 2001 sulla tutela dei soci di cooperative edilizie, in ambito immobiliare l’attenzione del legislatore si è concentrata sulla tutela dell’acquirente nel caso di vendite effettuate da parte dei costruttori.
Così, la normativa attualmente in vigore è quella prevista dai seguenti provvedimenti:

Nonostante le “restrizioni” imposte dalle norme, tuttavia, quel che si registra nella pratica è che la normativa in questione viene spesso disattesa (ad es., per difficoltà dei costruttori a reperire le fidejussioni richieste) o provoca addirittura effetti contrari a quelli sperati (riversando sugli acquirenti i costi delle polizze, con conseguente aumento del prezzo di acquisto).

 

Le novità in arrivo per gli acquisti sulla carta

Con il disegno di legge AS2681 (“Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”) approvato lo scorso 11 ottobre 2017, il Governo intende introdurre importanti novità anche per quanto riguardo gli acquisti sulla carta, ossia di fabbricati in corso di costruzione.
In particolare, la delega  prevede che

nel caso di acquisti sulla carta il preliminare dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, il quale dovrà verificare la consegna della fideiussione (al momento della firma del preliminare) e della polizza assicurativa postuma decennale (al momento del rogito).

Così, in caso di mancata consegna della polizza assicurativa postuma decennale non potrà essere stipulato l’atto di compravendita che altrimenti sarebbe nullo.

 

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