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Ads e vendita dell’immobile del beneficiario – Comm. Trib. Mantova, 18.1.2016.

Pubblicato il 02/03/2016

ads vendita immobile beneficiario Di questi tempi riuscire a vendere un immobile è evento raro, quando ci si riesce, poi, si rischia anche che l’Agenzia delle Entrate ravvisi qualcosa di strano ed emetta un avviso di accertamento.

Se poi l’immobile venduto è del beneficiario di amministrazione di sostegno, quali sono le particolarità e come è possibile difendersi dalle richieste del Fisco.

Una recente sentenza della Commissione Tributaria di Mantova, n. 34/1/2016 del 18 gennaio 2016 (rel. Dott. Platania) interviene proprio sulla questione chiarendone gli aspetti essenziali e, sostanzialmente, segnando un punto a favore dell’amministratore di sostegno.

 

La vendita dell’immobile di proprietà del beneficiario di ads

Con il decreto di nomina il Giudice Tutelare conferisce all’amministratore di sostegno una serie di poteri che questi, nell’espletamento dell’incarico, dovrà esercitare nell’esclusivo interesse del beneficiario.

Si tratta, però, di ordinaria amministrazione (ad es., ritiro della corrispondenza, gestione del conto correnti nei limiti prefissati, consenso informato per interventi di routine, ecc.), mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario richiedere ogni volta un’autorizzazione specifica.

La vendita di un immobile del beneficiario rientra certamente in questo tipo di atti e, dunque, deve essere espressamente autorizzata.
Per poter consentire al Giudice di valutare la congruità dell’operazione, soprattutto dal punto di vista del prezzo di vendita, è necessario allegare al ricorso per l’autorizzazione per la vendita anche una perizia di stima (meglio se asseverata) dell’immobile.

In questo modo si fornisce al Giudice un parametro oggettivo per valutare se il prezzo di vendita dell’immobile corrisponde al suo valore effettivo, e ciò sempre in relazione alle esigenze economiche del beneficiario.

 

La perizia di stima e l’autorizzazione del Giudice Tutelare

Il caso esaminato dalla Commissione Tributaria di Mantova riguarda proprio la vendita di un immobile di proprietà di un beneficiario di ads.
Nonostante l’autorizzazione del Giudice Tutelare, l’Agenzia delle Entrate ha rettificato (sulla base degli indici OMI) il valore risultante dalla perizia (allegata al ricorso) dichiarato in atto richiedendo il pagamento di ulteriori somme a titolo di imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Niente da fare per la Commissione Tributaria, che ha così accolto il ricorso dell’amministratore di sostegno.
Il prezzo di vendita corrisponde al valore dell’immobile e non deve essere rettificato, anche perché già sottoposto al controllo del Giudice Tutelare.

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