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Ancora sul reclamo contro i decreti del Giudice Tutelare

Pubblicato il 04/08/2013

reclamo giudice tutelareAbbiamo recentemente scritto circa la possibilità di impugnare con reclamo i decreti emessi dal Giudice Tutelare nell’ambito di un procedimento di amministrazione di sostegno.

È l’art. 720 bis c.p.c. a disporre testualmente che “contro il decreto del Giudice Tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’art. 739“.

Tuttavia, come ben chiarisce il provvedimento del Tribunale di Venezia del 24.10.2012, la previsione si riferisce unicamente al decreto di cui all’art. 405 c.c. che definisce il procedimento sul ricorso ex art. 404, 407 c.c.

Questo significa che il legislatore ha previsto una competenza eccezionale, in deroga ai normali criteri, solo per la particolare rilevanza del provvedimento che è destinato ad incidere sulla capacità di agire e sui diritti fondamentali della persona.

Per quanto attiene invece alla normale gestione dell’amministratore di sostegno e al regime delle autorizzazioni concesse ai sensi degli artt. 411 c.c., 374 e 375 c.p.c mantengono vigore gli ordinari criteri di competenza che, ai sensi dell’art. 739, I co., c.p.c., individuano il tribunale come organo competente a decidere sui reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare.

In tal senso si è pronunciata in più occasioni la Cassazione, affermando che

la regola eccezionale di competenza posta dall’art. 720 bis c.p.c., vale solo per i provvedimenti che dispongono l’apertura e la chiusura della procedura di amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze in materia di interdizione ed inabilitazione
(Cass. Civ., 10 maggio 2011, n. 10187; vd. anche Cass. 25 ottobre 2012, n. 18320).

 

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