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Contratto di convivenza valido con l’avvocato
È stato approvato lo scorso 11 maggio in via definitiva il disegno di legge sulla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, che introduce nel nostro ordinamento l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto.
In base alla nuova legge, la convivenza di fatto può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Il contratto di convivenza
Mentre con la (semplice) convivenza si vengono a creare e stabilire tra due persone una serie di diritti e doveri reciproci, per poter formalizzare e dare una vera e propria veste giuridica al rapporto tra due soggetti è necessario stipulare un contratto di convivenza.
Si tratta di un contratto tipico (ossia previsto ora dalla nuova legge) con cui si disciplineranno aspetti prettamente patrimoniali, dando così certezza al rapporto. Se manca il contratto, vi sarà comunque convivenza ma mancherà una vera e propria definizione dei rapporti patrimoniali (come ad es., le modalità di contribuzione ai bisogni).
Attraverso il contratto di convivenza le parti possono fissare la comune residenza, indicare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza.
Per essere valido il contratto di convivenza dovrà essere redatto in forma scritta (a pena di nullità) ed autenticato dall’avvocato,
il quale dovrà anche asseverare la liceità dell’accordo (ossia attestare la conformità a norme imperative e all’ordine pubblico). Ai soli fini dell’opponibilità ai terzi, una copia dell’accordo deve essere trasmessa al comune di residenza per l’iscrizione all’anagrafe.
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione ed è nullo, tra gli altri, nei seguenti casi: in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza; se una delle parti è minorenne; se una delle parti è interdetta; se una delle parti è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra (impedimento al matrimonio in base all’art. 88 c.c.).
Di seguito un breve video illustrativo circa le novità introdotte dal disegno di legge:
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