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Crisi da sovraindebitamento. Chi può utilizzare la procedura?

Pubblicato il 05/10/2015

crisi da sovraindebitamentoLa legge 3/2012 ha introdotto la disciplina e la relativa procedura per la risoluzione delle situazioni di crisi da sovraindebitamento.

L’obiettivo della legge è quello di regolamentare lo stato di crisi mediante un accordo tra creditori e debitori, in tutte quelle situazioni in cui questi ultimi non sono assoggettabili alle procedure concorsuali.

Si tratta, in sostanza, di un accordo avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti e la finale esdebitazione (ossia la liberazione da ogni residua pendenza) del debitore.

La legge indica, in maniera esplicita, solo il “consumatore” tra i soggetti che possono accedere alla procedura, ma la platea è certamente più ampia, potendo farvi ricorso anche professionisti, lavoratori autonomi o, in certe situazioni, anche gli imprenditori commerciali.

 

I soggetti che possono accedere alla procedura

Il primo soggetto che può ricorrere alla procedura contro la crisi da sovraindebitamento è il consumatore, ossia la persona fisica che ha contratto debiti esclusivamente per finalità diverse dall’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale. È, dunque, esclusa la possibilità di accedere alla procedura per il consumatore che abbia passività diverse da quelle di natura personale (ad es., fideiussione rilasciata a garanzia dell’attività professionale del coniuge).

Potranno ricorrere alla composizione della crisi anche

La disciplina prevista dalla legge 3/2012 potrebbe essere utilizzata anche dagli imprenditori agricoli (valutando, per questi ultimi, l’esistenza o meno di una componente “commerciale” dell’attività)  o dalle società tra professionisti.

 

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