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Crisi da sovraindebitamento. Chi può utilizzare la procedura?
La legge 3/2012 ha introdotto la disciplina e la relativa procedura per la risoluzione delle situazioni di crisi da sovraindebitamento.
L’obiettivo della legge è quello di regolamentare lo stato di crisi mediante un accordo tra creditori e debitori, in tutte quelle situazioni in cui questi ultimi non sono assoggettabili alle procedure concorsuali.
Si tratta, in sostanza, di un accordo avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti e la finale esdebitazione (ossia la liberazione da ogni residua pendenza) del debitore.
La legge indica, in maniera esplicita, solo il “consumatore” tra i soggetti che possono accedere alla procedura, ma la platea è certamente più ampia, potendo farvi ricorso anche professionisti, lavoratori autonomi o, in certe situazioni, anche gli imprenditori commerciali.
I soggetti che possono accedere alla procedura
Il primo soggetto che può ricorrere alla procedura contro la crisi da sovraindebitamento è il consumatore, ossia la persona fisica che ha contratto debiti esclusivamente per finalità diverse dall’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale. È, dunque, esclusa la possibilità di accedere alla procedura per il consumatore che abbia passività diverse da quelle di natura personale (ad es., fideiussione rilasciata a garanzia dell’attività professionale del coniuge).
Potranno ricorrere alla composizione della crisi anche
- l’imprenditore commerciale che non ha i requisiti dimensionali previsti dall’art. 1, comma 2, legge fallimentare, per poter dichiarare il fallimento o
- l’imprenditore che abbia cessato l’attività da oltre un anno, non potendo quest’ultimo essere dichiarato fallito ai sensi dell’art. 10 della legge fallimentare;
- i professionisti, gli artisti ed i lavoratori autonomi;
- il socio illimitatamente responsabile, a condizione che sia uscito dalla società (per morte, recesso, esclusione o cessione della propria quota) o che abbia perduto la responsabilità illimitata da oltre un anno, e che l’insolvenza della società non sia riferibile, in tutto od in parte, a debiti già esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. Il socio illimitatamente responsabile potrebbe comunque fallire in estensione e conseguenza del fallimento della società, ma tale fallimento non escluderebbe la possibilità di ricorrere alla procedura in esame, dalla quale sono esclusi solo i fallimenti c.d. diretti o primari.
La disciplina prevista dalla legge 3/2012 potrebbe essere utilizzata anche dagli imprenditori agricoli (valutando, per questi ultimi, l’esistenza o meno di una componente “commerciale” dell’attività) o dalle società tra professionisti.
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