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Donazione con bonifico, senza il notaio scatta la nullità – Cass. Civ. n. 18725 del 27.7.2017
La Cassazione lo ha stabilito chiaramente: la donazione con bonifico effettuata senza notaio è nulla!
Una sentenza destinata a fare storia.
Sì, proprio così, perché la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 non è la”solita” sentenza destinata agli studiosi del diritto e a pochi altri, ma è invece un provvedimento destinato ad incidere profondamente negli assetti economici di molte famiglie italiane.
Cerchiamo di capire meglio la questione.
Quando si effettua una donazione è possibile farlo
i) con l’intervento del notaio, a mezzo di atto pubblico a pena di nullità, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore, oppure,
ii) in via indiretta, ossia senza particolare formalità ed attraverso strumenti diversi dalla donazione tipica. In particolare, costituiscono donazioni indirette
– la rinuncia effettuata dal creditore ad un proprio credito;
– l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo se effettuata con intento liberale;
– il pagamento di un debito altrui (è il caso, frequente, del genitore che paga le rate del mutuo del figlio o che paga un immobile acquistato ed intestato al figlio);
– il contratto a favore di terzo.
Cosa comporta la nullità della donazione?
La sentenza della Cassazione esamina il caso del trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente. Trattandosi di donazione con bonifico essa non rientra tra le donazioni indirette ma configura piuttosto una donazione tipica ad esecuzione indiretta, che richiede necessariamente l’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario affinché sia garantita la stabilità dell’attribuzione patrimoniale.
Quello che stabilisce la sentenza mira nel profondo la stabilità dei rapporti patrimoniali-familiari. Infatti, stabilire la nullità di una donazione, anche se effettuata da molti anni, significa riportare indietro le lancette dell’orologio al momento prima che la stessa donazione venisse effettuata. O, se preferite, significa riportare nel patrimonio del donante quanto egli aveva donato in precedenza.
Con la dichiarazione di nullità di una donazione, una volta apertasi la successione del donante, l’acquisto del donatario potrà essere dichiarato appunto nullo, ad esempio, dagli eredi del donante, qualora questi rivendichino la somma donata eccependo l’invalidità del titolo traslativo.
O ancora, un creditore potrebbe chiedere che venga dichiarata nulla una donazione effettuata dal proprio debitore riportando così nel patrimonio di quest’ultimo la somma uscita illegittimamemente, che diventa così facilmente aggredibile.
In altre parole, la dichiarazione di nullità di una donazione può concretamente mettere in discussione assetti patrimoniali, familiari e non, che invece si ritenevano già stabili e consolidati.
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