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Cure mediche e fine vita. Ok all’ads. – Cass. 15 maggio 2019, n. 12998.

Pubblicato il 16/05/2019

fine vitaPoter decidere del proprio fine vita è un diritto.
Così, la persona gravemente malata ha diritto ad essere assistito da un amministratore di sostegno per poter rifiutare di sottoporsi a specifiche cure mediche (ossia per poter esprimere il proprio dissenso alle stesse).

Lo ha stabilito una recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 12998 del 15 maggio 2019, che ha affrontato e fatto chiarezza su alcune importanti tematiche in materia di amministrazione di sostegno e di consenso ai trattamenti sanitari.

 

La designazione anticipata dell’amministratore di sostegno

Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda la vicenda di due coniugi, testimoni di Geova, in cui il marito aveva designato la moglie come proprio ads in caso di futura incapacità ad esprimere il proprio dissenso a determinate terapie.

La Suprema Corte, ribaltando la pronuncia del Tribunale che aveva rigettato il ricorso, afferma invece molto chiaramente il principio secondo cui

se ricorre lo stato di incapacità previsto dall’art. 404 c.c., il giudice è tenuto in ogni caso a nominare un amministratore di sostegno.

La discrezionalità prevista dalla legge riguarda, dunque, unicamente la scelta della misura protettiva più idonea (ad es., interdizione o ads) ma non la possibilità di non procedere ad alcuna nomina.
Ciò significherebbe, infatti, privare il soggetto incapace del suo diritto ad una qualsiasi forma di protezione giuridica nonché della sua possibilità di esprimere il proprio rifiuto a determinati trattamenti terapeutici.

 

I precedenti

I rapporti tra amministratore di sostegno, consenso informato e designazione anticipata e fine vita sono stati oggetto di numerose pronuncei nel corso degli anni.
Ne segnaliamo, in particolare, due, anche perché provenienti dal medesimo Tribunale, quello di Mantova, che negli anni ha sempre mostrato particolare sensibilità a tali tematiche.

In particolare, il primo provvedimento, del 24 luglio 2008, in un caso molto simile, aveva ritenuto non ammissibile la nomina da parte del giudice tutelare di un ads provvisorio in previsione di una futura incapacità del beneficiario, al fine di conferire al primo il potere di far rispettare le “direttive anticipate” in materia di salute quando l’istante è ancora capace di autodeterminarsi. Secondo il Giudice, infatti, in tale situazione mancava il presupposto della “attualità” dello stato di impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Più recente è, invece, il decreto dell’8 febbraio 2008, intervenuto a pochi giorni dall’entrata in vigore della legge sul c.d. testamento biologico, n. 219/2018, che ha autorizzato il beneficiario, con l’assistenza dell’ads, alla redazione delle proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento.