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Successioni

Fine vita e ads, decide sempre il giudice tutelare – Corte di costituzionale, n. 144 del 13 giugno 2019.

Pubblicato il 13/06/2019

fine vitaFine vita e amministrazione di sostegno, come si coniugano e quali sono i rapporti tra loro?
Sull’argomento è intervenuta l’importante sentenza della Corte costituzionale, sentenza n. 144 di oggi, che ha affermato alcuni importanti principi proprio in merito a tali questioni, chiarendo inoltre in maniera precisa i confini di azione dell’amministratore di sostegno in materia di trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita del beneficiario.

 

La rappresentanza esclusiva in ambito sanitario nel decreto di nomina

Capita frequentemente che all’amministratore di sostegno, all’atto della nomina, sia attribuito, oltre agli specifici poteri in materia di gestione del patrimonio del beneficiario (cd. gestione patrimoniale), anche il potere di esprimere (o negare) il consenso informato per trattamenti sanitari (cd. gestione personale).
Limitandoci a questo secondo aspetto, ossia quello della cura della persona, quali sono, se vi sono, i limiti dell’incarico conferito all’ads dal giudice tutelare?

Sul punto la sentenza sopra richiamata della Corte Costituzionale afferma a chiare lettere che

il conferimento all’amministratore di sostegno della «rappresentanza esclusiva in ambito sanitario» non porta con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita.

In altre parole ciò significa che il potere di intervenire su questioni relative al fine vita deve essere conferito appositamente dal giudice tutelare, non essendo certamente sufficiente il rinvio a generiche formule di rito (“…potere di prestare il consenso per trattamenti sanitari ordinari o di routine“), più foriere di equivoci e dubbi che chiarificatrici.
Il conferimento di tale potere da parte del giudice tutelare potrà avvenire all’atto della nomina (ove già sin dall’inizio della procedura vi sia l’esigenza di intervenire su tale aspetto) o successivamente.

 

Il ruolo del Giudice Tutelare nelle decisioni sul fine vita

Tra le caratteristiche peculiari dell’amministrazione di sostegno vi è quella che attribuisce al giudice tutelare il potere di modulare l’incarico dell’amministratore sulle base delle necessità concrete del beneficiario, stabilendone volta a volta l’estensione nel solo interesse del beneficiario. Non vi è quindi spazio per gli automatismi.

In ambito sanitario, poi, il ruolo del giudice tutelare sarà tanto più pregnante quanto in ragione della patologia riscontrata, potrebbe manifestarsi l’esigenza di prestare il consenso o il diniego a trattamenti sanitari di sostegno vitale.
In questi casi, infatti, «viene a incidersi profondamente su diritti soggettivi personalissimi, e quindi la decisione del giudice circa il conferimento o no del potere di rifiutare tali cure non può non essere presa alla luce delle circostanze concrete, con riguardo allo stato di salute del disabile in quel dato momento considerato».