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Amministrazione di Sostegno, come si impugna un provvedimento del Giudice Tutelare?

Pubblicato il 14/06/2017

impugnazione giudice tutelareNel procedimento di Amministrazione di Sostegno tutti i provvedimenti, a partire dal decreto di nomina sino ai provvedimenti autorizzativi successivi, sono di competenza del Giudice Tutelare.

La procedura si svolge nell’ambito della volontaria giurisdizione, in cui non vi è un vero e proprio contraddittorio (come nei procedimenti c.d. contenziosi), dal momento che il giudice non è chiamato a risolvere un conflitto per l’accertamento di un diritto.

Tuttavia, anche se il provvedimento del giudice non acquista efficacia di giudicato (in senso proprio), comunque è possibile impugnare i provvedimenti del Giudice Tutelare.
Con alcune importanti avvertenze che dipendono dal tipo e della natura del provvedimento da impugnare.

 

Natura dei provvedimenti del Giudice Tutelare nell’amministrazione di sostegno

La possibilità di impugnare i provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare nell’ambito di un procedimento di Amministrazione di Sostegno è prevista dall’art. 720 bis c.p.c. che a sua volta richiama l’art. 739 c.p.c.
Esaminando le varie disposizioni si fa riferimento alla possibilità di proporre reclamo davanti al Tribunale o alla Corte di Appello.

Per poter indirizzare l’impugnazione all’organo giudiziario (Tribunale o Corte di Appello) competente, è necessario individuare quale sia la natura dello specifico provvedimento del Giudice Tutelare del quale si chiede la riforma.

Si distingue, infatti, tra

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