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Ipoteca e fondo patrimoniale – Comm. Trib. Bolzano, n. 97/2/2013

Pubblicato il 16/10/2013

ipotecaIl fondo patrimoniale è un vincolo di destinazione che può essere imposto su beni immobili, mobili registrati e titoli di credito per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (art. 167 c.c.).
Detto vincolo non incide sulla titolarità del bene, né implica l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, in quanto può essere costituito da un coniuge anche senza il trasferimento della sua proprietà pro quota all’altro.

Il fondo patrimoniale costituisce, dunque, un patrimonio separato e i beni in esso conferiti non sono soggetti ad esecuzione, se non laddove si tratti di debiti contratti:
– per scopi non estranei ai bisogni della famiglia;
– per scopi estranei ai bisogni della famiglia e non conosciuti come tali dal creditore. In tale eventualità, spetta, dunque, al debitore provare che il creditore conosceva l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia.

In tal senso, si è espressa una recentissima pronuncia della Commissione Tributaria di I grado di Bolzano, n. 97/2/2013, la quale afferma che

è legittima l’ipoteca sull’immobile in un fondo patrimoniale se non si dimostra che il debito tributario non è stato contratto per i bisogni della famiglia ma per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi speculativi. E questo anche se le passività scaturiscono dall’attività imprenditoriale svolta.

Mentre la possibilità di iscrivere ipoteca volontaria sui beni del fondo è disciplinata dall’art. 169 c.c., che richiede il consenso di entrambi i coniugi (e l’autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori), salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art 2818 c.c.) o legale (art. 2817 n. 3 c.c.), è consentita a norma dell’art. 170 c.c. alle medesime condizioni alle quali è consentita l’esecuzione.
L’art. 170 c.c., infatti, configurandosi come lex posterior specialis rispetto alla disciplina codicistica dell’ipoteca, regola l’ipotesi in cui un terzo estraneo rispetto alla costituzione del fondo voglia soddisfarsi sui beni ivi conferiti e disciplina l’efficacia o meno del titolo ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca, oltre che ai fini dell’esecuzione (in tal senso, Cass. Civile sezione III, 5 marzo 2013 n. 5385).

Il criterio identificativo dei crediti la cui soddisfazione si può agire esecutivamente sui beni del fondo è, infatti, fondato sulla relazione tra il fatto generatore e i bisogni della famiglia, rimanendo irrilevanti la natura contrattuale o meno delle obbligazioni e persino l’anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo (Cass. n. 15862/2009).

 

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