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Ipoteca vince, fondo patrimoniale perde – Cass. Civ. n. 10794 del 25.5.2016

Pubblicato il 23/07/2016

ipoteca fondo patrimonialePer la Cassazione è possibile iscrivere ipoteca sui beni immobili conferiti in fondo patrimoniale.

Lo stabilisce la recente sentenza, n. 10794 del 25 maggio 2016, con la quale la Suprema Corte modifica il proprio orientamento in tema di rapporti tra ipoteca e fondo patrimoniale affermando che l’ipoteca è un atto riferito a una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria.

In altre parole, secondo la Cassazione, all’iscrizione ipotecaria non si applica l’art. 170 c.c., che stabilisce che non è possibile compiere un’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Secondo la sentenza,

l’art. 170 cod. civ. fa esclusivo riferimento alle procedure esecutive e non anche all’attivazione di misure cautelari, come può essere l’iscrizione di ipoteca, misura solo propedeutica a una eventuale, non ancora certa, fase esecutiva.

Dunque, un altro colpo alla tenuta del fondo patrimoniale che, anche alla luce delle recenti novità normative, appare essere strumento sempre più debole per proteggere in maniera efficace ed effettiva i bisogni della famiglia.

 

Gli orientamenti della giurisprudenza

Il rapporto tra ipoteca e fondo patrimoniale è stato oggetto di numerose pronunce, sia di legittimità che di merito, anche di segno contrario tra loro.

Infatti, se, da un lato, il principio di cui alla sentenza 10794/2016 si trova espresso anche in altre pronunce (tra le altre, Comm. Trib. Bolzano, 97/2/2013), dall’altro, non si può tralasciare quanto disposto dalla stessa Cassazione in diverse precedenti occasioni, in particolare Cass. 1652/2016, 3600/2016, 23876/2016, 5385/2013.

Queste ultime sentenze affermano l’applicabilità dell’art. 170 c.c. anche all’iscrizione ipotecaria ex art. 77, DPR 602/1973, sulla base del fatto che nel concetto di atti di esecuzione rientrano anche tutti i possibili effetti dell’esecutività del titolo e, dunque, anche l’ipoteca iscritta sulla base dell’esecutività del titolo medesimo.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 19667/2014 hanno però chiarito che l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 deve essere considerata un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione vera e propria, venendo così meno l’applicabilità dell’art. 170 c.c.

 

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