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Notifica telematica e opposizione a decreto ingiuntivo – Trib. Mantova, Sez. Lav., n. 98 del 3.6.2014
La questione sottoposta all’esame della Sezione Lavoro del Tribunale di Mantova è relativa ad un’opposizione a decreto ingiuntivo notificato al debitore (piccolo imprenditore) in proprio ed via telematica dal procuratore del ricorrente.
In particolare, dal punto di vista prettamente procedurale, l’opponente sostiene che il termine di 40 giorni per proporre l’opposizione comincerebbe a decorrere per il destinatario non tanto dal “momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’ articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68“, quanto piuttosto dal momento in cui egli è riuscito ad “aprire” i file allegati alla pec di notifica, giungendo addirittura a sollevare una questione di presunta illegittimità costituzionale delle norme in materia di notificazione.
Con questa sentenza, il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Simona Gerola, afferma, innanzitutto, la perfetta validità della notifica così effettuata, e comprovata dalla produzione in giudizio delle stampe del messaggio di PEC di invio della notificazione, gli atti allegati, la ricevuta di accettazione, la ricevuta completa di avvenuta consegna ed, infine, dalla visura camerale dell’impresa a cui è stato notificato l’atto (recante l’indirizzo pec utilizzato per la notifica).
Per effetto di tale notificazione, ammessa ormai dal giorno 24 maggio 2013 (data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’art. 16 quater del D.L. 18.10.2012 n. 179 alla L. 53/1994 sulla facoltà di notificazione da parte degli avvocati), il termine per l’opposizione decorre, dunque, dal momento in cui viene generata la ricevuta (n.b.: completa) di avvenuta consegna (mentre per il notificante, dal momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione).
Nessuna questione di legittimità costituzionale può essere, dunque, proposta con riferimento alla normativa vigente in materia.
L’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
La sentenza in esame, oltre ad affrontare un argomento di estrema attualità (ndr: a partire dal 30 giugno entrerà in vigore per tutti gli avvocati il Processo Civile Telematico), è degna di nota in quanto esamina, seppur solo incidentalmente, anche la questione relativa all’eventuale possibilità ed ammissibilità di un’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ossia anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto.
Come stabilisce opportunamente la sentenza, non ricorre la forza maggiore nella mancata conoscenza del decreto ingiuntivo (ed è quindi inammissibile l’opposizione tardiva allo stesso) qualora tale mancata conoscenza sia riconducibile ad un comportamento volontario e “lato sensu” colposo dell’ingiunto, come nel caso di specie (in cui l’opponente sosteneva di essere riuscito a leggere i documenti notificatigli in via telematico solo a distanza di un mese dalla notifica e grazie all’intervento di un tecnico informatico!)
Ignorantia legis non excusat.
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