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Nuovo Codice Deontologico per gli avvocati. Cosa cambia per il cliente.
È in vigore da ieri il nuovo Codice Deontologico Forense, che introduce alcune importanti novità per gli avvocati, alcune delle quali sono state oggetto del convegno “Deontologia e Tecnologia” tenutosi a Brescia il 12 dicembre scorso.
Per quanto riguarda il rapporto con i clienti, sono ora previsti specifici obblighi sia circa le (corrette) informazioni da rendere dell’assunzione dell’incarico e durante tutta l’attività professionale sia dal punto di vista della determinazione del compenso (con la reintroduzione del divieto di patto di quota lite).
Le novità in sintesi
Queste alcune delle novità introdotte dal nuovo Codice Deontologico Forense:
- la pattuizione dei compensi è libera, per cui è è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente a oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale;
- In ogni caso, il compenso o acconto richiesto dall’avvocato non può essere manifestamente sproporzionato all’attività svolta o da svolgere;
- è vietato il patto di quota lite (ossia sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa);
- ogni qualvolta ne venga richiesto, l’avvocato deve fornire al cliente copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato;
- l’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto di interessi;
- l’avvocato ha il dovere di informare il cliente e l’assistito circa l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta;
- ove ne ricorrano le condizioni, l’avvocato deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.