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Un Amministratore di Sostegno non è per sempre – Trib. Mantova, decreto 30.3.2017
È inutile negarlo, ancora oggi molti sono convinti che una volta nominato un amministratore di sostegno questo sia per sempre…
Niente di più FALSO!
All’interno del nostro codice civile è prevista la possibilità di nominare un amministratore di sostegno “a tempo indeterminato”, ma questo non significa che l’incarico debba durare per tutta la vita del beneficiario.
Purtroppo, questa convinzione è ancora molto radicata e (insieme alle questioni relative al rendiconto, responsabilità, ecc…) in molti casi costituisce uno dei principali ostacoli alla richiesta di nomina di un amministratore di sostegno.
Se il beneficiario si riprende, il decreto di nomina va revocato!
Sulla questione della durata della nomina di un ads, è intervenuto un recente provvedimento del Tribunale di Mantova del 30 marzo 2017 (Got. Dott. De Cara) che chiarisce bene la “dinamica” dell’Amministrazione di Sostegno: fino a quando il beneficiario non è in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi, deve essere assistito (o rappresentato) da un amministratore di sostegno.
Quando però nel corso del tempo si modificano le condizioni del beneficiario e questi è di nuovo in grado di determinarsi autonomamente, la nomina dell’ads deve essere revocata.
È quanto afferma il decreto del Tribunale di Mantova che, seppur sinteticamente (ndr: ma del resto non vi è molto da aggiungere!), evidenzia una delle caratteristiche che meglio contraddistingue la figura dell’amministrazione di sostegno, ossia la sua dinamicità: il decreto di nomina non è immutabile, ma può essere sempre modificato nel corso del tempo (fino anche a poter essere revocato) sulla base delle condizioni del beneficiario.
È quindi compito dell’amministratore di sostegno segnalare prontamente al giudice il verificarsi di ogni situazione che, modificando le esigenze del beneficiario, possa determinare una revisione dell’iniziale decreto di nomina, fino al caso limite della sua revoca.
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