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Ristrutturazioni edilizie, la responsabilità è decennale
Con la sentenza n. 22553 del 4 novembre 2015, la Cassazione segna un altro punto a favore dei proprietari di immobili, nel caso in cui questi presentino gravi difetti.
Il principio affermato dalla pronuncia, a dire il vero, ribadisce la posizione prevalente in giurisprudenza, ma è comunque da segnalare in quanto punta l’attenzione su un particolare tipo di intervento che può interessare gli immobili, ossia le ristrutturazioni edilizie, chiarendone gli aspetti essenziali ai fini delle responsabilità in questione.
La responsabilità per vizi e difetti in caso di ristrutturazioni edilizie
L’art. 1669 c.c. prevede un particolare tipo di responsabilità per l’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa nel caso in cui l’immobile realizzato presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti. Tale responsabilità ha durata decennale a decorrere dal compimento dell’opera.
Inoltre, ricorrendo tale situazione, sussiste l’integrale responsabilità dell’appaltatore sia in presenza di interventi di manutenzione straordinaria sia in ipotesi di manutenzione ordinaria ai sensi della Legge n. 457 del 1978, articolo 31, essendo del tutto irrilevanti a tali fini, le classificazioni urbanistiche predisposte dal legislatore al diverso fine del recupero di manufatti preesistenti.
Così, chiarisce la Cassazione,
la responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c. si applica anche nel caso di ristrutturazioni edilizie, e non solo nel caso in cui i vizi riguardino la costruzione dell’immobile o di una parte di esso.
Per questo motivo, anche gli autori di tali interventi di modificazione o riparazione così come gli esecutori di eventuali opere integrative possono rispondere ai sensi dell’articolo 1669 c.c. nel caso in cui le opere realizzate abbiano una incidenza sensibile o sugli elementi essenziali delle strutture dell’edificio ovvero su elementi secondari od accessori, tali da compromettere la funzionalità globale dell’immobile stesso.
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