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Separazione dei coniugi e (subentro nel) contratto di locazione
Le norme stabilite in materia di locazione prevedono e disciplinano l’ipotesi della successione di un coniuge all’altro nel contratto nel caso di separazione giudiziale o di fatto, scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto.
In particolare, la situazione presa in considerazione dell’art. 6, l. 392/1978 è quella in cui uno solo dei coniugi sia l’effettivo titolare del contratto e, a seguito e per effetto della separazione la casa coniugale venga assegnata all’altro coniuge. La norma prevede testualmente che “in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo“.
Per effetto della pronuncia giudiziale dunque, il coniuge assegnatario della casa coniugale è sostituito ex lege nella titolarità del contratto di locazione, con l’attribuzione dei relativi diritti ed obbligazioni che ne derivano e con la cessazione del rapporto di locazione in capo all’altro coniuge (Trib. Bari, Sez. III, 16.1.2014).
Da tenere in considerazione, inoltre, che in diverse occasioni la Cassazione ha affermato il diritto di subentrare nel contratto di locazione anche nel caso di unioni di fatto, a prescindere dal fatto che la coppia avesse figli.
Da quando decorre il subentro nel contratto?
Una questione importante in materia di successione nella locazione è quella relativa alla precisa individuazione del momento a partire dal quale l’individuazione del momento a partire dal quale il mutamento soggettivo nel rapporto contrattuale si perfezioni e sia, dunque, opponibile al locatore. Il problema non è di poco conto, specialmente in tutte quelle situazioni in cui vi sia da sanare una morosità pregressa. A chi dovrà rivolgersi il locatore per ottenere il pagamento dei canoni scaduti e non pagati?
A riguardo è oramai assodato che il subentro, quale conduttore, nel contratto di locazione abitativa del coniuge separato assegnatario della casa familiare ha luogo automaticamente per effetto del provvedimento giudiziale di assegnazione, senza che occorra darne comunicazione al proprietario – locatore.
Per tornare alla nostra domanda, ciò significa che il proprietario dovrà rivolgersi al coniuge originariamente intestatario del contratto (e non a colui che vi è subentrato) ove la morosità si riferisca ad un periodo in cui non si era ancora realizzata la successione nel contratto (ad es., perché non ancora tenutasi l’udienza presidenziale nel procedimento di separazione).