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Separazione di fatto e prima casa – Cass. Civ. n. 7069 del 26.3.2014

Pubblicato il 14/04/2014

separazione di fattoLa disposizioni dettate in materia di agevolazioni c.d. prima casa perseguono lo scopo d’incentivare l’investimento del risparmio nell’acquisto di un’unità immobiliare da destinare, appunto, a “prima casa”.

Per il godimento delle agevolazioni fiscali occorre che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.
Nell’ambito della famiglia, dunque, ove i coniugi siano già contitolari di una casa, a prescindere dal regime patrimoniale tra gli stessi, opera la presunzione legislativa che l’immobile in oggetto sia destinato ad “abitazione della famiglia”, con conseguente esclusione dell’agevolazione per il successivo acquisto.

Il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 cod. civ., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso.

I coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, quanto piuttosto, ai sensi dell’art. 143 c.c., reciprocamente alla coabitazione. Pertanto, un’interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari (Cass. n. 14237/2000), in quanto ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia: l’art. 144 c.c., secondo il quale i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa (che è una esplicitazione ed una attuazione della più ampia tutela che l’art. 29 Cost. assegna alla famiglia), mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, dall’altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi; pertanto, anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso che diventa prevalente l’interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un’altra entità, quale la famiglia (Cass. n. 2109/2009).

 

Dovere di coabitazione e separazione di fatto

Il dovere di coabitazione ex art. 143 c.c., che consente di ritenere integrato anche il requisito della residenza (e, quindi, anche la presunzione di destinazione dell’immobile a residenza della famiglia) imposto dalla norma agevolativa, viene meno per effetto della separazione legale.
Ciò non vale, tuttavia, nel caso di separazione di fatto, ossia quando tra i coniugi si venga a stabilire una situazione di vita in cui, dal punto di vista oggettivo, difetti il consortium vitae e cioè quel minimo di organizzazione domestica comune, di disponibilità al reciproco aiuto personale, nonché, dal punto di vista soggettivo, vi sia, per mancanza di affectio coniugalis, il proposito di non ristabilire la convivenza stessa.
In materia di agevolazioni prima casa, dunque, la separazione di fatto non consente di emettere validamente la dichiarazione di cui sopra (ossia di non essere titolare esclusivo…), non essendovi alcun provvedimento giudiziale che certifichi in modo incontrovertibile tale status.
Pertanto, conclude la sentenza, è da escludere la possibilità di usufruire di tale regime fiscale agevolato.

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