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Società cancellata. Chi risponde dei debiti?

Pubblicato il 23/07/2015

società cancellataUna società cancellata dal Registro delle Imprese è estinta. Ma cosa succede dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei confronti di terzi?

Della questione ne avevamo già parlato in precedenti occasioni, trattando proprio degli effetti della cancellazione sui debiti e sui crediti.
Riepiloghiamo brevemente i termini della questione.

Per effetto della cancellazione della società si verifica un fenomeno di tipo successorio (esattamente come succede nel caso di morte di una persona): i soci subentrano alla società diventando gli effettivi titolari dei debiti sociali, e conservano il debito originario della società nei limiti in cui abbiano ricevuto utili in base a riparto, a seguito di bilancio finale di liquidazione.

 

La ripartizione del debito della società tra i soci

Il problema che si pone una volta che la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese è quello dei debiti preesistenti e della posizione dei creditori sociali.
Proprio in virtù dell’effetto di cui abbiamo detto prima, – ossia del fatto che la cancellazione della società determina il trasferimento delle obbligazioni sociali ai soci -, ciascun creditore rimasto insoddisfatto potrà promuovere un’azione nei confronti dei soci.

Proprio la cancellazione della società costituisce il presupposto necessario affinché i creditori possano agire nei confronti dei soci.

Lo ha stabilito la Cassazione in più occasioni, anche con una recente sentenza, n. 13259 del 26 giugno 2015, ribadendo il principio secondo cui l’estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese non determina anche l’estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo.

 

L’azione di responsabilità nei confronti dei soci

Il creditore sociale rimasto insoddisfatto, a seguito della cancellazione della società, ha la possibilità di agire nei confronti dei soci, dimostrando il presupposto della responsabilità di questi ultimi.

In concreto, il creditore dovrà dimostrare che in base al bilancio finale di liquidazione vi sia stata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio medesimo e, quindi, che una quota di tale attivo sia stata effettivamente riscossa dal socio.

Il limite della responsabilità di ciascun socio è dato proprio dalla quota di attivo che egli ha riscosso in sede di distribuzione.

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