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Trust familiare ad imposta fissa – Comm. Trib. Milano, 19 novembre 2013, n. 1208/17/14

Pubblicato il 12/05/2014

trust familiareLa recente sentenza della Commissione Tributaria di Milano, n. 1208/14/14, interviene, ancora una volta, sulla questione della tassazione del trust familiare e dei suoi rapporti con l’atto di donazione. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate contestava il mancato pagamento dell’imposta di donazione ad un atto di trust familiare, per il quale, invece, il notaio rogante aveva applicato le  (sole) imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

La pronuncia in commento, che peraltro ribadisce un orientamento consolidato (vd. Comm. Trib. Milano, sentenza n. 240/8/13 del 25 giugno 2013) in materia, accoglie il ricorso, prendendo le mosse dall’esame della struttura del trust.

Il trust è composto da due atti tra loro scindibili, i) il negozio istitutivo del trust e ii) l’atto di trasferimento dei beni dal disponente al trustee, con il vincolo di destinazione che su di essi grava per disposizione dello stesso settlor.

Come osserva la Commissione, l’atto costitutivo di trust, e il conseguente trasferimento dei beni, è un atto neutro, mancando qualsiasi genere di corrispettivo, tanto per i beneficiari quanto per il trustee; inoltre, è del tutto assente l’animus donandi in capo al disponente; il suo intento non è quello di arricchire il trustee, bensì di trasferire i beni in un trust affinché egli amministri e tuteli detto patrimonio in favore di taluni beneficiari o per la realizzazione di uno scopo preciso.

Tenendo in considerazione le varie figure coinvolte, è ben evidente che l’atto di trasferimento dell’immobile nel trust non determina alcun arricchimento del beneficiario finale, il quale è, invece, titolare di una mera aspettativa nei confronti dei beni trasferiti.

Corretta è, dunque, secondo la sentenza, l’interpretazione data dal notaio (ossia l’applicabilità delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa). Solo quando si realizzerà effettivamente detto trasferimento si realizza il presupposto impositivo per l’applicazione dell’imposta di donazione.