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Amministratore di sostegno e testamento

Pubblicato il 07/09/2015

Amministratore di sostegno e testamentoEcco un’interessante pronuncia su una delle questioni più spinose in materia di amministrazione di sostegno.
Amministratore di sostegno e testamento, sicuramente uno dei trending topics in materia di ads insieme al rendiconto.

Il beneficiario di amministrazione di sostegno può fare testamento? oppure una volta aperta la procedura perde questa facoltà? E, inoltre, da questo punto di vista, quali sono le peculiarità dell’amministrazione di sostegno rispetto all’interdizione?

 

Cosa dice la legge?

Le norme sull’AdS, rispetto a quelle dettate ad es., in materia di interdizione, sono pensate “al contrario”, per cui il beneficiario di ads mantiene tutti i propri poteri e facoltà ad eccezione di quelli che vengono espressamente attribuiti dal Giudice all’amministratore. Per dirla in modo più “tecnico”, il beneficiario conserva la propria capacità per gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore.

Dunque, se il decreto di nomina non fa nessun richiamo al testamento, il beneficiario può validamente testare. È, cioè, possibile che il Giudice Tutelare nel provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, o anche in un provvedimento successivo, escluda espressamente che il beneficiario possa disporre per testamento.

Se questo non avviene, ossia se nel decreto di nomina non c’è alcun riferimento alla capacità (o meno) di testare del beneficiario, è da ritenere che quest’ultimo conservi tale possibilità.

 

Che differenze ci sono con l’interdizione?

Se quanto detto sin qui, ossia la possibilità per il beneficiario di disporre per testamento, costituisce una delle peculiarità dell’amministrazione di sostegno rispetto ad altre, è anche vero che tale possibilità deve essere valutata caso per caso.

Infatti, nel caso dell’interdizione, il soggetto tutelato ed interdetto è sempre e comunque legalmente privato della capacità di negoziare validamente un testamento (cfr. art. 591, comma 2, nr. 2, c.c.).
La legge non fa, dunque, alcun riferimento al caso specifico, ma compie una valutazione generale applicabile a tutte le situazioni: (ogni) interdetto non può fare testamento!

Nel caso dell’amministrazione di sostegno, invece, invece, come afferma la recente pronuncia del Tribunale di Vercelli del 3 settembre (G.T. Dott. Bianconi), se la persona quand’anche affetta da patologie, per lo più fisiche, che le rendono in parte impossibile provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.), non risulta affetta, allo stato, da infermità mentale tale da privarla della capacità naturale di testare, ecco allora che essa, seppur assistita da un ads, potrà comunque validamente disporre e manifestare le proprie ultime volontà.

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