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Amministratore di sostegno. Come si compila il rendiconto?
Molti dei dubbi in materia di amministrazione di sostegno riguardano l’obbligo del rendiconto.
Spesso capita che ci venga chiesto perché mai, ad esempio, un genitore, una volta nominato amministratore di sostegno del proprio figlio, debba presentare il rendiconto ad un giudice per un’attività che fino al giorno prima aveva svolto senza particolari problemi.
La prima risposta che verrebbe da dare è certamente questa: attraverso il rendiconto il giudice controlla che l’amministratore non approfitti delle condizioni del disabile, sottraendogli qualcosa! Tutto giusto, ma non basta. Infatti,
attraverso il rendiconto si mettono a disposizione del giudice tutte le informazioni essenziali circa le condizioni di salute ed economiche del beneficiario.
Si tratta di un aspetto molto importante! mettere a conoscenza il giudice tutelare di queste informazioni significa garantire che il beneficiario abbia sempre qualcuno che tenga sotto controllo la sua particolare situazione.
Cerchiamo, dunque, di capire come si compila il rendiconto e quali informazioni è necessario inserire e quali, invece, sono inutili o quasi. Per cominciare a familiarizzare con questo documento, abbiamo predisposto un modello di rendiconto che potete scaricare dal box “Materiale AdS – Downloads” qui a lato.
Le entrate e le uscite
La parte centrale del rendiconto è costituita dall’indicazione delle disponibilità (ad es., conti correnti, immobili, assicurazioni, ecc), entrate e delle uscite verificatesi nel patrimonio del beneficiario nel periodo oggetto di rendicontazione (ad es., dal 15 marzo 2014 al 14 marzo 2015).
Sotto la voce ENTRATE vanno indicate in maniera analitica tutte le somme (ndr: per esperienza vi dico che non saranno tante! sigh…) percepite a qualsiasi titolo dal beneficiario e dunque:
- pensioni
- indennità di accompagnamento
- eventuali donazioni
- contributi statali, regionali o comunali
Nelle USCITE, invece, bisogna indicare tutte le spese sostenute dal beneficiario nel periodo di riferimento:
- spese di mantenimento
- rette di istituti, ricoveri, ecc.
- affitti ed utenze
- spese per eventuale badante
- spese straordinarie
Questione “scontrini”: è bene che l’amministratore di sostegno conservi gli scontrini degli acquisti fatti per conto del beneficiario, purché di importo rilevante (per intenderci, non vanno conservati gli scontrini per l’acquisto del gelato, del pane, ecc.). All’atto del deposito del rendiconto vanno depositati i documenti giustificativi di spese generalmente di importo superiore ad un cifra minima (che varia da tribunale a tribunale), mentre gli altri andranno a far parte delle “spese di mantenimento” che abbiamo indicato sopra.
N.B.: Tutte queste voci, sia per le entrate che per le uscite, dovranno poi trovare riscontro nell’estratto del conto corrente del beneficiario che è opportuno allegare al rendiconto.
La richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del Giudice Tutelare
A prescindere dal rendiconto, in ogni caso il giudice tutelare può convocare in qualsiasi momento l’amministratore per avere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione, e per eventualmente imprimere un diverso indirizzo all’amministrazione di sostegno, dando istruzioni relative agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario (art. 44 disp. att. c.c.).
Ancora, al di fuori del rendiconto, in ogni caso all’amministratore di sostegno resta l’obbligo di comunicare tempestivamente al giudice il sopravvenire di circostanze nuove.
Anche se non è espressamente previsto, il rendiconto deve essere approvato dal giudice tutelare. L’approvazione del rendiconto (ndr: che non viene comunicata dalla cancelleria all’amministratore!) è il presupposto per l’eventuale corresponsione di un’indennità a favore dell’amministratore (Trib. Modena, 23 novembre 2005).
Sono l amministratore di sostegno di mio fratello affetto da sindrome di down. Due anni fa sono stata nominata dal giudice la quale ha deciso di presentare il rendiconto ogni due anni. Ho scaricato il modulo alla voce pensioni indennità di accompagnamento che importo indico quello totale dei due anni? Sommando praticamente tutte le mensilità? Attendo una Vostra cortese risposta con i migliori saluti LAura
Dal momento che il Giudice ha richiesto un rendiconto biennale, è meglio indicare la somma totale delle indennità percepite dal beneficiario nei due anni.
In ogni caso, è opportuno allegare al rendiconto, tra gli altri documenti, anche un estratto conto bancario (o del libretto postale) riferito ai due anni di amministrazione di sostegno da rendicontare, in modo che vengano così attestate anche tutte le entrate ed il loro importo.
salve il rendiconto parte dal 1 gennaio al 31 dicembre o l’anno si calcola dal giorno in cui si è prestato il giuramento quindi ad esempio giuro il 1 luglio e l’anno scade il 31 giugno?
Il rendiconto, se annuale, deve essere presentato per i 12 mesi successivi alla nomina (o al giuramento), quindi, ad es., 1 luglio 2015 – 30 giugno 2016.
Può approfondire la questione del rendiconto leggendo anche questo approfondimento:
https://www.studiolegalemagri.it/pubblicazioni/amministrazione-di-sostegno-e-rendiconto.html
Ma se il Giudice non approva il rendiconto, cosa succede?
Una volta depositato il rendiconto, se il Giudice riscontrasse delle “anomalie” o ritenesse necessarie ulteriori delucidazioni circa l’operato dell’ads, potrà convocare ad una apposita udienza l’amministratore di sostegno perché fornisca tutti i chiarimenti del caso.
Se anche all’esito di tale udienza (n.b.: che non è obbligatoria da parte del Giudice, ma viene generalmente fissata nei casi di cui sopra) rimanessero questioni aperte, tali da dubitare dell’operato dell’ads, il Giudice potrà disporre la sostituzione dell’ads (https://www.studiolegalemagri.it/notizie/sostituzione-amministratore-di-sostegno.html) e, nei casi più gravi, anche segnalare la vicenda alla Procura della Repubblica.
Ci si può opporre alla decisione del giudice tutelare nella decisione di sostituire l’Ads?
Certamente, con reclamo. Le segnalo questo interessante provvedimento della Corte d’Appello di Bologna:
https://www.personaedanno.it/attachments/article/47120/S-minolta-15021018170.pdf
L’amministrato vive con la famiglia. Le spese di mantenimento, vitto e alloggio, come possono venir dichiarate ? Logicamente non sono disponibili pezze giustificative. Si può dichiarare un forfait (es. € 15 die )?
Attendo cortese risposta da SLM. erroneamente ho indirizzato la posta a Laura.
Grazie
Quando si presenta il rendiconto è necessario allegare tutte le spese sostenute per conto del beneficiario. Tuttavia, per facilitare e snellire tale incombenza, molti Tribunali richiedono il deposito delle sole fatture di spesa eccedenti una cerca somma (ad es., € 200).
Le spese di vitto e alloggio possono essere invece incluse in una voce unica quantificata nel modo indicato (ossia una cifra x al giorno), senza necessità di allegare alcunché.
Le consiglio, comunque, di chiedere alla Cancelleria del Tribunale dove dovrà depositare il rendiconto per sapere se ci sono indicazioni specifiche a riguardo.
Il giudice tutelare allega nel fascicolo le pezze giustificative oppure le controlla e le restituisce all’ads una volta che ha approvato il rendiconto?
Buongiorno sig.ra Monica,
insieme al rendiconto devono essere depositati tutte i documenti giustificativi dell’attività svolta dall’amministratore di sostegno (p.s.: come leggerà in un commento precedente qui sopra, peraltro, alcuni Tribunali richiedono solo i documenti relativi a spese eccedenti una certa somma).
Una volta approvato il rendiconto, generalmente dopo qualche settimana, salvo indicazioni particolari da parte del Giudice, la cancelleria restituisce tutti i documenti.
La ringrazio per averci contattato e la invitiamo ad iscriversi alla nostra newsletter e a seguirci sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/studiolegalemagri/
Buonasera io sono l’ads di mia sorella, o meglio lo ero, perchè purtroppo è deceduta una settimana fa. Io avrei dovuto presentare il rendiconto a novembre. Cosa faccio adesso? Se non mi presento cosa succede? tra l’latro io e mio fratello siamo gli unici eredi diretti
Con il decesso del beneficiario l’amministratore di sostegno decade dell’incarico. Come ultimo adempimento è però necessario depositare in Cancelleria un’apposita istanza per la chiusura della procedura (allegando un certificato di morte della beneficiaria) unitamente alla relazione finale.
In quest’ultimo documento rendiconterà l’attività svolta fino alla morte della sorella.
Può avere ulteriori chiarimenti a riguardo leggendo questo nostro articolo:
https://www.studiolegalemagri.it/notizie/amministrazione-di-sostegno-e-decesso-del-beneficiario.html
Saluti,
Studio Legale Magri
Buongiorno, purtroppo mia moglie a seguito di un ictus non è più in grado di gestirsi. Ognuno di noi ha il proprio conto corrente sul quale però l’altro coniuge ha potere di firma. Mi chiedo se è logico per me diventare Amministratore di Sostegno perdendo una autonomia gestionale che oggi possiedo per poi dover rendicontare tutte le spese familiari anche relative ai figli. E’ possibile chiede di essere Amministratore di sostegno solo per singoli atti di straordinaria gestione tipo alienazione di immobili?
Buongiorno, la procedura di amministrazione di sostegno per quanto riguarda l’autonomia gestionale di cui ci parla e la conseguente rendicontazione delle spese è molto più snella di quanto si possa pensare (e purtroppo avrà sicuramente trovato molti siti internet che dicono il contrario).
E’ necessario indicare nel ricorso introduttivo in maniera puntuale le esigenze della moglie e l’attuale gestione economica, per il quale il Giudice la autorizzerà ad operare come ads (senza particolari autorizzazioni). Per le operazioni straordinarie (che potrebbero essere anche acquisti di importo superiore ad un determinata cifra, ad es., 3.000 euro) sarà (ed è sempre così) necessaria l’autorizzazione specifica.
Se avesse necessità di ulteriori indicazioni non esiti a contattarci.
Saluti.
Studio Legale Magri
Salve io vorrei sapere chi può accedere al rendiconto patrimoniale solo x avere notizie. Mi spiego meglio,
Mio zio e’ stato nominato ads dal giudice tutelare del fratello interdetto. Ciò s’ avvenuto circa, 15 anni fa e i restanti familiari anno scoperto che l’ ads non presenta annualmente il rendiconto patrimoniale del fratello interdetto . Ovviamente l’ ads nega il tutto. Per sapere quale sia la verità come possono agire? A chi e in che modo possono chiedere una verifica ? E se possono devono rivolgersi ad un legale o possono farlo anche loro stessi ( ripeto che sono l’ interessati xché sono i nipoti dell’ interdetto ). Grazie per il vostro gentile e professionale aiuto che date a tutti noi
Francesco
Se si hanno “dubbi” sull’operato dell’AdS (o anche solo per chiedere chiarimenti a riguardo) il parenti possono presentare in ogni momento un’istanza al giudice tutelare esponendo e motivando le loro richieste.
Non è necessario l’intervento di un legale.
Saluti,
Studio Legale Magri
Salve.. Mia madre è tutore del fratello (interdetto) dal 2013. In nessuno di questi anni ha mai rilasciato rendiconto al giudice. Come mi consigliate di procedere? Si potrebbe recuperare facendo ora i vari rendiconti, oppure iniziando da questo anno? E domanda molto più importante… A cosa andrebbe incontro se il giudice si accorgesse di tale mancanza?
Buongiorno. Mi chiamo Luca e sono ADS di mio cugino. Dato che è un fumatore, le spese per tabacco, cartine e filtri possono essere considerate spese di mantenimento? In caso nn fosse possibile, come giustificare? I tabaccai in zona si sono rifiutati di farmi una fattura o scontrino.
Buongiorno Luca,
le spese in questione non devono essere rendicontate analiticamente ma possono essere incluse, con un importo unico, nelle voce “Spese di mantenimento” o “Varie”. Nel rendiconto potrà inoltre precisare al Giudice l’impossibilità di avere dei giustificativi per queste spese (che quindi sono state inserite nella/e voce/i di cui sopra).
Saluti,
Studio Legale Magri
Buon giorno, avrei un ulteriore dubbio, gli scontrini vanno consegnati originali, o fotocopiati?
Buongiorno Luca,
consigliamo di depositare nel rendiconto una copia, trattenendo gli originali, che al limite potranno essere esibiti al giudice se richiesto, e che potrebbero comunque servire, ad es., per la dichiarazione dei redditi, isee, ecc.
Saluti,
Studio Legale Magri