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Art. 1385 c.c., caparra confirmatoria e risarcimento del danno

Pubblicato il 07/09/2013

caparra confirmatoriaIl tema della caparra confirmatoria è l’oggetto della sentenza della Cassazione n. 18423/2013, che seppur non particolarmente innovativa dal punto di vista dei principi di diritto sostanziale che enuncia, è l’occasione per esaminare alcune questioni in materia.

 

Caparra confirmatoria e caparra penitenziale

La caparra confirmatoria costituisce un contratto che si perfeziona con la consegna che una parte fa all’altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d’inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (contratto principale).
La caparra ha natura negoziale bilaterale e struttura reale, dal momento che elemento indispensabile di efficacia è la consegna materiale di una cosa o somma dall’una all’altra parte.

L’istituto previsto dall’art. 1385 c.c. è ben diverso dalla caparra penitenziale, con la quale ha in comune solo il meccanismo di funzionamento (ritenzione di quanto versato o restituzione del doppio), ma se ne differenzia in quanto è di natura legale, opera nel caso di inadempienza di una delle parti a carico della parte inadempiente e funge da mezzo di risarcimento per la mancata esecuzione del contratto, mentre invece la caparra penitenziale ha natura convenzionale e funge soltanto da corrispettivo per il recesso ad nutum del contratto (Cass. Civ., 21 marzo 1980, n. 1915, FI, 1980, I, 1244).

 

Cosa dice la Cassazione?

Con la sentenza 18423/2013, la Suprema Corte ribadisce il proprio orientamento circa il fatto che la caparra confirmatoria, alla stregua degli artt. 1385 e 1453 c.c., assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge. Per aversi diritto di recedere dal contratto con ritenzione della caparra o azione per esigere il doppio, è necessario l’inadempimento di uno dei contraenti, non essendo sufficiente a tal fine il semplice ritardo nell’adempimento, salva diversa manifestazione di volontà contrattuale.
Nel caso in cui la parte non inadempiente preferisca agire diversamente, domandando la risoluzione del contratto, la caparra confirmatoria perde tale funzione, soggiacendo così il diritto al risarcimento del danno alle regole generali e, quindi, alla prova dell’an e del quantum (in tal senso, vd. Cass. Civ., Sez. II, 29 gennaio 2003, n. 1301, MGI, 2003), secondo la regola generale prevista dall’art. 1223 c.c.

La risoluzione del contratto per inadempimento di cui all’art. 1385 c.c., III comma ed il diritto di recesso previsto dal II comma sono istituti aventi ciascuno la propria autonomia. In caso di risoluzione del contratto, la caparra conserva soltanto funzione di garanzia per il risarcimento del danno, che viene accertato e liquidato secondo le regole generali, mentre nel caso di recesso, la caparra esercita la funzione di liquidazione preventiva del danno; la risoluzione ha carattere giudiziale (salvo i casi in cui opera di diritto) mentre il recesso opera per volontà della parte, trova il suo presupposto nell’inadempienza dell’altra parte, e pertanto in caso di principio di esecuzione del contratto principale non può trovare applicazione l’art. 1373, c. 1, che riguarda solo il recesso convenzionale; la prima è retroattiva, il secondo opera ex nunc (Cass. Civ., 7 aprile 1959, n. 1015, MGC, 1960).