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Cessione di azienda, contratti aziendali e d’impresa.

Pubblicato il 30/06/2017

L’azienda è un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per il raggiungimento di un determinato risultato economico, una sorta di scatola al cui interno si trovano tutti gli elementi costitutivi, appunto, dell’azienda (macchinari, merci, contratti, debiti, crediti, avviamento, ecc.).

Trasferire un’azienda significa quindi trasferire in toto questo complesso di beni. Il motivo dell’automaticità di tale trasferimento è evidente e consiste nel fatto di garantire il mantenimento della funzionalità economica dell’azienda.

Tale meccanismo costituisce un effetto naturale del contratto di cessione di azienda, nel senso che si verifica indipendentemente dalla volontà delle parti che rileva soltanto per escluderlo.

La legge prevede, però, un’eccezione a questa regola generale.
L’art. 2558 c.c. stabilisce infatti che, se non è stabilito diversamente, la cessione dell’azienda determina l’automatico subentro del cessionario nella titolarità dei rapporti contrattuali – di carattere non personale – che attengono all’azienda ceduta.
Letta al contrario, la norma significa che

in caso di cessione di azienda non si trasferiscono i rapporti contrattuali di carattere personale.

Per derogare alla regola generale  ed evitare il conseguente subingresso dell’acquirente nei rapporti negoziali del cedente, occorre quindi provare il “carattere personale” del rapporto stesso, ovvero l’esistenza del “patto contrario”.

 

Contratti di azienda e contratti di impresa

Nell’ambito dei contratti aziendali si è soliti distinguere tra

La regola prevista dall’art. 2558 c.c. dell’automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica ad entrambe le categorie di contratti, a meno che questi non siano soggetti a specifica diversa disciplina (Cass. n. 3045/2002).

 

Cessione di azienda e impresa familiare ex art. 230 bis c.c.

Un caso particolare di cessione di azienda è quella relativa all’impresa familiare prevista dall’art. 230 bis c.c., ossia quella in cui collaborano i familiari dell’imprenditore.

L’esclusione prevista dall’art. 2558 c.c. e relativa ai rapporti contrattuali aventi carattere personale, si applica anche nel caso di cessione dell’azienda familiare, e dunque i rapporti che legano i soggetti che fanno parte dell’impresa familiare non possono essere opposti al nuovo imprenditore.

Tale esclusione trova conferma anche nel fatto che

la cessione dell’azienda familiare viene fatta al netto delle quote di partecipazione degli aventi diritto

e poiché tali quote includono anche l’avviamento, è evidente che oggetto della cessione è solo il patrimonio aziendale.

 

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