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La clausola penale paga l’imposta di registro

Pubblicato il 27/08/2016

clausola penaleLa clausola penale inserita in un contratto comporta l’applicazione dell’imposta di registro.
Lo ha chiarito la Direzione regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate con la recente nota prot. n. 37916, intitolata “Criteri di tassazione di alcune fattispecie di negozi giuridici contenuti negli atti notarili“.

 

Il trattamento tributario della clausola penale

La clausola penale, prevista dall’art. 1382 c.c., è un patto accessorio che viene inserito in un contratto al fine di rafforzarne il vincolo contrattuale e, tra le altre, ha la funzione di stabilire preventivamente l’importo del risarcimento in caso di inadempimento.

Per tale motivo, avendo natura risarcitoria la clausola penale è esente da iva, ai sensi dell’art. 15, comma 1, DPR 633/1972. Alla clausola penale si applica invece l’imposta di registro con l’aliquota del 3%, come stabilito dall’articolo 9 della Tariffa, Parte Prima allegata al Dpr 131/1986, Testo Unico sull’Imposta di Registro).

Da tenere presente, infine, che la clausola penale produce i suoi effetti solo a seguito dell’inadempimento dell’obbligazione garantita dalla penale stessa. Alla penale, dunque, si applica la stessa disciplina prevista per i contratti sottoposti a condizione sospensiva. In altre parole,

in sede di registrazione del contratto si applica l’imposta di registro in misura fissa, mentre una volta verificatosi l’inadempimento si applica la tassazione proporzionale.

Essendo equiparata, da questo punto di vista, ai contratti sotto condizione sospensiva, i contraenti devono denunciare l’inadempimento della penale entro 20 giorni dalla loro verificazione, così come previsto dall’art. 19 del Testo unico dell’imposta di registro.

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