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Il compenso dell’amministratore di srl – Rassegna di giurisprudenza

Pubblicato il 22/10/2018

Agli amministratori di una società a responsabilità spetta un compenso?  Cosa prevede la legge e quali sono i poteri dell’assemblea dei soci a riguardo?

Si tratta di questioni apparentemente scontate, dandosi per assodato che l’amministratore di una srl, al pari di un qualsiasi altro dipendente, abbia diritto a percepire una retribuzione in quanto svolga un’attività a favore della società stessa.

In realtà il problema del compenso dell’amministratore va esaminato alla luce delle disposizioni previste dal codice civile in materia di società, clausole statutarie e deliberazioni assembleari.

 

Statuto della società e compenso degli amministratori

Secondo i principi del sistema vigente, quello di amministratore di società è un contratto che si presume oneroso.
In sostanza, con l’accettazione della carica, l’amministratore di società acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli.
Se questa è la regola generale, ci si chiede, però, se l’incarico dell’amministratore possa essere svolto anche a titolo gratuito.

La questione circa il diritto degli amministratori a percepire un compenso deve essere risolta valutando se tale compenso sia o meno disponibile. Si tratta, cioè, di stabilire se tale diritto possa essere in qualche derogato da una clausola della statuto.
In questo senso è l’orientamento della giurisprudenza prevalente, precedente e successiva alla riforma del diritto societario (Dlgs. 6/2003), per il quale

il diritto al compenso degli amministratori è disponibile e può anche essere derogato (e quindi escluso) da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell’incarico.

In sostanza, se lo statuto prevede come meramente eventuale l’attribuzione di indennità in favore degli amministratori, all’amministratore non spetta alcun compenso in assenza di una espressa delibera dell’assemblea dei soci, senza che possa trovare applicazione quanto stabilito dall’articolo 36 della Costituzione, – in merito al diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato -, applicabile solo al lavoro subordinato (Trib. Milano, n. 9762/2017, Cass., Sez. Lav., n. 15382/2017).

Pertanto, se lo statuto sociale prevede la gratuità dell’incarico o la mera eventualità della corresponsione del compenso, salvo che sia stata adottata una delibera assembleare che abbia stabilito la corresponsione di compensi o indennità, l’amministratore non potrà avanzare alcuna richiesta di compenso alla società.

Inoltre, questo principio si applica indipendentemente dal fatto che l’amministratore sia o non sia socio della società, essendo lo statuto vincolante sia per i soci che per i terzi che rivestono incarichi nella società.

A livello operativo, quanto detto vale nella misura in cui l’incarico sia conferito successivamente all’inserimento di tale clausola nello statuto sociale.

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