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Assegno di mantenimento, come si determina? Le Linee Guida.
Tra le principali problematiche da affrontare nei procedimenti di separazione e divorzio, oltre alle questioni relative all’affidamento dei figli, vi è senza alcun dubbio quella riguardante l’assegno di mantenimento.
Innanzitutto, cos’è l‘assegno di mantenimento? L’assegno di mantenimento è quella prestazione pecuniaria periodica, con funzione essenzialmente assistenziale, che il coniuge che versa nelle condizioni economiche migliori, è tenuto a versare a favore del coniuge più debole. L’assegno viene stabilito dal giudice in sede di separazione o di divorzio dei coniugi.
Come si determina la misura dell’assegno di mantenimento?
L’aspetto fondamentale delle questioni relative all’assegno di mantenimento è la determinazione del suo importo, che, da un lato, deve essere proporzionato ai bisogni del coniuge più debole, e, dall’altro, aver a riguardo le possibilità dell’altro coniuge.
Anche recentemente è stato stabilito che nelle controversie concernenti l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento il parametro di riferimento indispensabile ai fini della valutazione di congruità dell’assegno resta il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio (Cass. Civ., Sez. VI, 4.4.2016).
Tuttavia, tale parametro non costituisce l’unico indice di riferimento ai fini della statuizione sull’assegno divorzile ma va bilanciato per ogni singolo caso con gli altri parametri normativamente postulati.
L’importo dell’assegno, infatti, deve tener conto anche della condizione e del reddito dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ognuno alla formazione del patrimonio comune, della effettiva durata del matrimonio, sulle concrete ragioni della decisione, ciò affinché la valutazione astratta si adegui a ciascuna situazione particolare (Corte Cost., 9 febbraio 2015, n. 11).
Stante la complessità della valutazione , per venire incontro a tale problema l’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti ha predisposto le Linee Guida nei procedimenti in materia di rapporti familiari , che hanno l’obiettivo di definire in maniera precisa le pratiche per la determinazione della posizione reddituale e patrimoniale dei coniugi al fine di determinare in maniera puntuale l’importo dell’assegno in questione.
Legge 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), convivenze di fatto e assegno di mantenimento
Con l’approvazione via definitiva del disegno di legge che introduce nel nostro ordinamento l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e disciplina leconvivenze di fatto, si amplia la platea dei soggetti interessati alle questioni relative all’assegno di mantenimento.
Infatti, proprio le disposizioni in in materia di assegno di mantenimento sono ora riferibili anche ai casi di scioglimento delle unioni civili, e nei limiti di compatibilità, alla cessazione della convivenza di fatto (in tal caso, gli alimenti sono assegnati al coniuge più debole per un periodo proporzionale alla durata della convivenza).
Il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno
Tra le novità in materia di assegno di mantenimento, è da segnalare il fatto che la legge di stabilità per il 2016 (l. 208/2015, art. 1, commi 414-416) ha introdotto (per ora solo in via sperimentale) la possibilità, per il coniuge separato che si trovi in stato di bisogno, di ottenere dallo Stato un’anticipazione delle somme dovute dall’altro coniuge a titolo di mantenimento.
Per poter accedere a tale fondo, il coniuge avente diritto all’assegno potrà rivolgere un’apposita istanza al Tribunale del luogo di propria residenza, evidenziando il fatto di trovarsi in un oggettivo stato di bisogno che gli impedisca di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori o dei figli maggiorenni portatori di handicap grave conviventi.
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