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Diritti dei consumatori: dal 13 giugno si cambia.
A partire dal prossimo 13 giugno entreranno in vigore nuove importanti norme in materia di diritti dei consumatori. Il D.Lgs 21/2014 ha, infatti, recepito la Direttiva 2011/83/UE, modificando conseguentemente gli artt. 45-67 del Codice del Consumo.
Le nuove disposizioni, che si applicheranno ai contratti di valore superiore a 50 Euro conclusi dopo tale data, riguarderanno, in particolare, le vendite concluse fuori dei locali commerciali e a distanza, pur prevedendo comunque una serie di tutele (ad esempio relativamente agli obblighi informativi precontrattuali) applicabili a qualsiasi contratto concluso tra consumatore e professionista.
La finalità delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 21/2014 è, senza alcun dubbio, quella di rafforzare la posizione del consumatore, specialmente in tutte quelle situazioni in cui lo stesso si trova in un condizione di particolare debolezza nei confronti del professionista, per le modalità (ad es., tramite computer, telefono, ecc.) o per il luogo (presso la propria abitazione, sul posto di lavoro, in occasione di un gita) in cui viene proposto e concluso il contratto.
Le novità per il consumatore
Dal punto di vista del consumatore, considerato tradizionalmente “parte debole” nel rapporto contrattuale con il professionista-impresa, le novità introdotte dal D.Lgs. 21/2014 sono numerose e rilevanti. Tra le più significative, in particolare, si segnalano quelle relative ai seguenti aspetti:
– obblighi informativi pre-contrattuali: vi è un ampliamento della serie di informazioni che devono essere rese dal professionista prima della conclusione del contratto (artt. 48 e 49, Cod. Consumo). In ogni caso, per i contratti conclusi online, in aggiunti a tali obblighi informativi, continueranno ad applicarsi gli obblighi di informazione di cui al D.Lgs. 70/2003, c.d. decreto E-commerce;
– recesso: il consumatore avrà tempo 14 giorni (invece dei 10 attuali), a partire dalla data di conclusione del contratto o da quella del possesso fisico dei beni, per esercitare il recesso. Nel caso in cui il professionista non fornisca le informazioni in materia di recesso, i termini salgono ad un anno e 14 giorni (contro i 60 o 90 giorni attuali). In caso di recesso del consumatore, invece, il professionista avrà solo 14 giorni (sino ad ora erano 30) per restituire le somme versate.
– conferma scritta: nel caso di proposte formulate per telefono, il contratto si considera concluso solo dopo che l’offerta telefonica sia seguita da una conferma da parte del professionista che il consumatore deve sottoscrivere o accettare in forma scritta.
– trasporto dei beni: i beni sono sempre trasportati a rischio del venditore (art. 63, Cod. Consumo), che ne risponde in caso di perdita o danneggiamento. Tale rischio si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni. Il rischio si trasferisce, invece, al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest’ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.
Le novità per le imprese
Le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 21/2014 impongono un’attenta valutazione anche da parte delle imprese, chiamate a rivedere sin da ora la propria documentazione contrattuale e le proprie procedure interne.
Le aziende che operano nei settori e con le modalità interessate dalle novità in esame dovranno infatti, da subito, procedere ad adeguare i propri contratti, oltre che i propri siti web, alle nuove disposizioni, e ciò per evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni imposte dal D.Lgs.
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