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La risarcibilità dei danni patiti dai soci di società di capitali

Pubblicato il 06/03/2014

danni patiti dai sociIl tema dei danni subiti dai soci di società di capitali e la possibilità di un loro conseguente risarcimento è stata ed è tutt’oggi oggetto di importanti pronunce ed approfondimenti dottrinari.
Numerose, infatti, sono le implicazioni, di natura economica, ma non solo, derivanti da tale tematica e dagli aspetti ad essa connessi. L’approfondimento di tali questioni richiede brevi cenni ad alcuni principi fondamentali in materia societaria.

 

L’autonomia patrimoniale della società

Così come stabilisce l’art. 2331 c.c. (in materia di s.p.a., ma il principio vale per tutte le società di capitali), con l’iscrizione nel registro delle imprese, la società acquista la personalità giuridica e viene ad esistenza. Con l’iscrizione, che ha natura costitutiva, la società, oltre alla personalità, acquisisce anche l’autonomia patrimoniale perfetta ossia la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci.
Salvo eccezioni, dunque, per le obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio della società, e solo a quest’ultima è imputabile l’attività svolta in suo nome e le relative conseguenze patrimoniali passive.

Se questo è il principio generale in materia di società di capitali, è bene esaminare quale sia la posizione dei soci, e in particolare se gli stessi possano chiedere di essere risarciti, in via autonoma, dei pregiudizi subiti in conseguenza del comportamento illecito tenuto da un terzo nei confronti della società. A tal proposito, è necessario distinguere tra i) danni sofferti dalla società ovvero ii) inferti direttamente al patrimonio del socio.

 

“Tipologia” di danno: alla società o al patrimonio del socio

Appartengono alla prima “tipologia” di danni, ossia quelli patiti dalla società, – la cui sola è dunque legittimata a richiederne il risarcimento -, i danni “derivanti dalla perdita della redditività e del valore della partecipazione (Cass. n. 6364/1998) e della possibilità di conseguire gli utili” (Cass. n. 6558/2011), dalla perdita del capitale sociale “che è un bene della società e non dei soci” (tra le altre, Cass. n. 15220/2010, n. 10271/2004) e delle potenzialità reddituali della stessa” (Cass. 27733 dell’11.12.2013).

Proprio in virtù del principio dell’autonomia patrimoniale di cui sopra, per tali danni il socio subisce un pregiudizio solo di natura indiretta ai propri diritti (Cass. Sez. UU, n. 27346 del 24.12.2009) ed è, dunque, esclusa una sua legittimazione in via autonoma. Tali danni, patiti di riflesso dal socio, non possono, quindi, trovare ristoro se non nello stesso modo in cui si è prodotto il suo pregiudizio, ossia a seguito del ristoro della società.
Ove, invece, si ammettesse la tesi contraria, si esporrebbe il danneggiante ad un duplice risarcimento (alla società e al socio, individualmente, uti singulus) a fronte di un danno unitario.

 

Legittimazione autonoma del socio al risarcimento del danno

La possibilità per il socio di agire in via autonoma per il risarcimento del danno da egli patito sussiste qualora si tratti di danno diretto, ossia arrecato alla sfera personale (all’immagine, all’onorabilità, ecc.) o patrimoniale del socio stesso (perdita di opportunità economiche e lavorative, riduzione del c.d. merito creditizio, ecc.).

Nello stesso senso, in materia di azione di responsabilità contro gli amministratori, l’azione di cui all’art. 2395 c.c. individualmente concessa ai soci per il risarcimento dei danni loro cagionati dagli atti dolosi o colposi degli amministratori, di natura extracontrattuale, presuppone che i danni suddetti non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano direttamente cagionati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori.

In sintesi, dunque, se un danno è indiretto, ossia subito dalla società e solo di riflesso dal socio, quest’ultimo non ne può richiedere il risarcimento in prima battuta, ma solo a seguito del ristoro della società; se il danno è, invece, diretto, il socio è da considerarsi (da subito ed in via autonoma) risarcibile.

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