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Patto di famiglia per il passaggio generazionale nell’impresa.

Pubblicato il 05/12/2015

patto di famigliaTutelare il patrimonio familiare o aziendale significa anche pianificare la fase del c.d. passaggio generazionale, ossia il momento in cui il patrimonio deve essere trasferito ai propri discendenti.
Nel caso, poi, si tratti di un patrimonio aziendale è necessario che questo passaggio garantisca, in maniera fluida, anche la continuità gestionale e produttiva dell’impresa.

Quali sono gli strumenti che si possono utilizzare? Uno di questi è certamente il patto di famiglia, introdotto dalla legge 14 febbraio 2006, n. 55, e ora disciplinato dagli artt. 768-bis c.c. ss.
Esaminiamo meglio la struttura ed il funzionamento del patto.

 

Come funziona il patto di famiglia?

Con il patto di famiglia l’imprenditore ha la possibilità di trasferire, in tutto o in parte, l’azienda o le proprie partecipazioni societarie ad uno o più discendenti, individuati come adatti e capaci a continuare l’attività d’impresa.
La funzione dell’istituto è quella di fornire all’imprenditore uno strumento giuridico per salvaguardare la continuità nella gestione dell’impresa, preservando l’integrità e la funzionalità dell’azienda.

Con la sottoscrizione del patto di famiglia, i discendenti che hanno ricevuto l’azienda o le partecipazioni, si obbligano a liquidare, al coniuge e agli altri partecipanti al patto che sarebbero legittimari, ove in quel momento si aprisse la successione del disponente, una somma corrispondente alle quote previste dagli artt. 536 e ss. c.c., calcolata in base al valore dei beni produttivi trasferiti.

 

Quali sono i vantaggi del patto di famiglia?

Il patto di famiglia è uno strumento importante perché consente ad un imprenditore di gestire il passaggio generazionale della propria impresa, trasferendo (subito) ad uno o più discendenti l’azienda o le quote di partecipazione al capitale della “società di famiglia”, evitando contestazioni nel momento in cui si aprirà la sua eredità.

Inoltre, la legge (precisamente l’art. 1, comma 78, L. n. 296/2006, che ha integrato la disposizione dell’art. 3, D.Lgs. n. 346/1990) prevede un regime agevolato (non assoggettabilità all’imposta) per i patti di famiglia. Infatti,

i trasferimenti di aziende familiari (individuali o collettive), effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti che si impegnino a continuare l’attività nei successivi cinque anni, godono di un regime fiscale estremamente agevolato

in quanto sono esenti dall’imposta di donazione, trascrizione ed imposta catastale per le volture.

 

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