Successioni
Ravvedimento operoso per dichiarazione di successione. Conviene?
Le questioni collegate alla dichiarazione di successione, al passaggio generazionale e ai connessi aspetti fiscali e tributari sono molteplici e complesse.
È dunque opportuno conoscere esattamente i “meccanismi” e le regole che disciplinano il passaggio di eredità, per evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti.
Innanzitutto, il termine per il deposito.
La denuncia deve essere presentata dall’erede o dai soggetti legittimati (per esempio, legatari o curatore dell’eredità giacente) entro il termine di 12 mesi dall’apertura della successione, ossia dalla data del decesso.
Una volta depositata la denuncia di successione, l’Agenzia delle Entrate procede alle necessarie verifiche e quindi alla liquidazione dell’imposta (appunto “di successione” dovuta, ossia alla determinazione dell’importo esatto di quanto dovrà essere pagato dagli eredi per la devoluta eredità.
Come ha ribadito in più occasioni la giurisprudenza, la dichiarazione di successione costituisce un momento dell’iter procedimentale finalizzato all’accertamento dell’obbligazione tributaria che si conclude con l’emissione, da parte dell’ufficio, dell’atto impositivo, sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione, che avrà, per ciò stesso, esaurito la sua funzione.
Le violazioni e le sanzioni previste
In materia di dichiarazione di successione, le violazioni e relative sanzioni sono previste dal D.Lgs. 346/1990 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) e possono riguardare i) la dichiarazione in sé (che può essere omessa o contenere dichiarazioni non veritiere) oppure ii) i versamenti, omessi o solo parziali, delle imposte.
Più nel dettaglio, per le dichiarazioni omesse l’articolo 50 del Dlgs 346/1990 prevede le seguenti sanzioni:
• dal 120 al 240% nel caso siano dovute maggiori imposte;
• da 250 a 1.000 euro, se non sono dovute le imposte.
In ogni caso, è bene ricordare che
se la dichiarazione è stata omessa, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa (ossia entro il termine di 6 anni dall’apertura della successione).
Qualora la denuncia venga presentata con un ritardo di 30 giorni, – applicando appunto il ravvedimento operoso -, sono previste, rispettivamente, le seguenti riduzioni: dal 60% al 120% e da 150 a 500 euro.
Relativamente, invece, alla infedeltà dichiarativa, l’art. 51 del Dlgs 346/1990 prevede una sanzione amministrativa dal 100 al 200% della differenza di imposta, non applicabile qualora il maggior valore accertato dei beni e dei diritti non superi di un quarto quello dichiarato. Se l’errore o l’infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da 258 a 1.032 euro.
Infine, se le violazioni riguardano il versamento del tributo, si applicano le “classiche” sanzioni di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997, il quale irroga le seguenti misure sanzionatorie:
•30%, se la regolarizzazione avviene oltre 90 giorni;
•15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni;
•15% ridotto a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, per le regolarizzazioni entro 15 giorni dalla scadenza.
Con l’applicazione del procedimento del ravvedimento operoso, le percentuali appena indicate possono beneficiare di tutte le riduzioni previste dalla disciplina ex articolo 13 del Dlgs 472/1997, ossia essere ridotte da un minimo di 1/10 ad un massimo di 1/5.