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Azione di responsabilità contro l’amministratore di srl.

Pubblicato il 26/01/2015

responsabilità amministratore srl 2476In quali casi è possibile proporre l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di srl? Quali sono i presupposti di tale azione e chi è legittimato a promuoverla?

 

Diligenza ed obblighi dell’amministratore

La norma di riferimento è l’art. 2476 c.c., che, diversamente da quanto previsto per le s.p.a., non individua esplicitamente quale sia lo standard a cui si deve uniformare l’amministratore.
La prima questione che si pone è, dunque, quella di individuare il livello di diligenza che si può pretendere dallo stesso amministratore nell’adempimento delle sue funzioni.
Si può applicare il criterio generale previsto in caso di esercizio di un’attività professionale (art. 1176 c.c.) oppure riferirsi alle norme sul mandato:

A seconda del criterio preso a riferimento saranno differenti le valutazioni circa l’operato dell’amministratore.

 

Il conflitto di interessi

Tra le situazioni che più frequentemente sono motivo di azioni di responsabilità nei confronti dell’amministratore vi sono quelle relative al conflitto di interessi.

Tuttavia, il “semplice” conflitto di interessi non potrà dar luogo ad alcuna richiesta di risarcimento nei confronti dell’amministratore. Per esservi responsabilità risarcitoria dell’amministratore è necessario che l’atto compiuto in conflitto di interessi abbia prodotto un danno effettivo.
In altre parole

l’amministratore è responsabile qualora contravvenga a disposizioni di legge ma a condizione che la delibera abbia arrecato un danno alla società.

Così, in caso di decisioni prese dall’organo gestorio con il voto determinante dell’amministratore in conflitto, se la delibera ha prodotto un danno alla società sarà possibile agire nei confronti dello stesso amministratore (e tale delibera sarà annullabile ai sensi dell’art. 2475 c.c.)

 

Disciplina dell’azione di responsabilità

L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. può essere esercitata direttamente dalla società stessa, oltre che dai singoli soci (indipendentemente dalla quota di partecipazione), come emerge dalla distinzione tra danno della società e danno dei singoli soci di cui al I e VI comma di tale articolo.

Nel caso sia la società ad agire, l’azione debba essere necessariamente preceduta ed autorizzata dalla delibera dei soci (in sede assembleare o secondo le forme di consultazione eventualmente ammesse dallo statuto). L’eventuale carenza di questa condizione può e deve essere rilevata ex officio dal giudice anche al momento della decisione.

Nel caso in cui sia il socio ad agire in responsabilità per danni subiti, questi dovrà citare in giudizio oltre all’amministratore anche la società (quale litisconsorte necessario).
Nel caso in cui si chiedesse l’accertamento della responsabilità dell’amministratore unico, la società dovrà nominare un curatore speciale sussistendo un evidente conflitto di interessi tra il rappresentante–amministratore convenuto e la rappresentata–società attrice, a pena di nullità dell’intero giudizio.

L’art. 2476 c.c. stabilisce inoltre che sono solidalmente responsabili con gli amministratori quei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società o i terzi.

L’azione di responsabilità esperita ex art. 2476 c.c. nei confronti del socio-amministratore, al quale siano imputati, quali atti di mala gestio, ad esempio l’illegittimo prelevamento dalle casse sociali di somme poi indebitamente utilizzate per fini esclusivamente personali, è soggetta al termine prescrizionale quinquennale, suscettibile di sospensione ex art. 2941, n. 7, c.c., a decorrere dalla data del fatto dannoso e, comunque, dalla data della sua oggettiva conoscibilità.


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Commenti a «Azione di responsabilità contro l'amministratore di srl.»

3 risposte a “Azione di responsabilità contro l’amministratore di srl.”

  1. Rosanna Andreozzi ha detto:

    Buongiorno.
    Dovrei redigere una raccomandata da inviare al liquidatore per proporre l’azione di responsabilità contro l’amministratore di una srl.
    Mi potete dare qualche dritta? Come devo farla? Grazie mille

  2. Gentile Sig.ra Rosanna,
    per ovvi motivi non forniamo consulenza legale attraverso questa sezione.
    Se lo ritiene, può chiederci un parere scrivendoci all’indirizzo info@studiolegalemagri.it o attraverso la pagina https://www.studiolegalemagri.it/assistenza-online/

  3. […] altro diritto concesso al socio è quello di esperire una azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore. Si tratta di azioni che possono essere intentate contro […]

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