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Successioni

Beneficiario di amministrazione di sostegno e matrimonio, perché no?

Pubblicato il 30/10/2023

matrimonioIl matrimonio per il beneficiario di amministrazione di sostegno è un tabù o invece un soggetto fragile al quale sia stato nominato un ads può sposarsi liberamente?

Si tratta di una domanda apparentemente semplice e alla quale capita spesso di sentire rispondere con decisione che “no, un soggetto fragile non può sposarsi! Altrimenti l’ads a cosa serve?“.
Oppure è vero il contrario?

Come spesso succede entrambe le posizioni possono essere in parte corrette.
Ci sono, infatti, alcuni aspetti che bisogna necessariamente considerare per poter rispondere in un senso o nell’altro alla domanda iniziale.

 

Gli atti personalissimi e l’amministrazione di sostegno

Per poter parlare della relazione tra matrimonio e amministrazione di sostegno bisogna fare una breve premessa su due concetti importanti: gli atti personalissimi e il (contenuto del) decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.
Andiamo con ordine: sono detti personalissimi quegli atti che devono essere compiuti direttamente dalla persona cui riguardano e non possono essere delegati ad altri. Sono atti personalissimi il testamento, la donazione, il consenso informato ai trattamenti sanitari e, come è facile immaginare, anche il matrimonio.

Per quanto riguarda il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, invece, bisogna ricordare che si tratta del provvedimento con il quale il giudice tutelare attribuisce all’ads una serie di poteri e facoltà nell’interesse del beneficiario (e quest’ultimo è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità).

Combinando i due concetti, dunque, si può arrivare a dire che, salvo che vi sia un espresso divieto previsto nel decreto di nomina (o in un eventuale successivo decreto integrativo/modificativo del primo), il beneficiario di amministrazione di sostegno può contrarre matrimonio.

 

La posizione della Cassazione

Sulla questione in oggetto, la Cassazione è già intervenuta (e ne avevamo parlato in questo articolo), affermando il principio secondo cui, in casi eccezionalmente gravi il Giudice Tutelare può imporre al beneficiario il divieto di contrarre matrimonio, purché ciò corrisponda al best interest dell’amministrato.
Recentemente, però, sempre la Cassazione è tornata sull’argomento con l’ordinanza del 2 ottobre 2023, che ha avuto ampia eco sui siti e riviste riguardando la vicenda di una nota persona dello spettacolo.
Al di là di quest’ultimo aspetto, quel che è importante osservare è che la Cassazione ha ribadito il concetto secondo il quale

colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità (…) e dunque non possano essergli applicate le limitazioni previste dalla legge per interdetti ed inabilitati.

Da tali premesse derivi, quindi, il principio che ciascun soggetto, anche il beneficiario di amministrazione di sostegno, è titolare del diritto personalissimo di autodeterminarsi con riguardo al proprio matrimonio.
Per tornare alla domanda iniziale, dobbiamo ancora una volta ricordare che poiché l’amministrazione di sostegno è una misura disposta ad hoc per una persona fragile, per poter stabilire se il beneficiario possa o meno contrarre matrimonio è necessario esaminare il contenuto dei provvedimenti del giudice tutelare per verificare se sia prevista, o meno, tale specifica incapacità.

 

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