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Amministrazione di sostegno e matrimonio – Cass. Civ. n. 11536 dell’11.5.2017

Pubblicato il 30/10/2023

amministrazione di sostegno matrimonioAmministrazione di sostegno e matrimonio, un binomio ancora poco esplorato.
Questo perché parlare di amministrazione di sostegno e atti personalissimi (come il testamento, la donazione e, appunto, il matrimonio) crea non poche difficoltà.

Lo spunto per affrontare il tema amministrazione di sostegno e matrimonio è la seguente vicenda, sempre più frequente del matrimonio di una persona anziana, beneficiario di ads, con la giovane badante.
Non contenti della relazione del padre, i figli impugnano il matrimonio contratto con la giovane badante, e ciò sulla base dell’art. 119 c.c. che in caso di interdizione consente l’impugnazione a “tutti coloro che abbiano un interesse legittimo”.

Il Tribunale respinge il ricorso, poi invece accolto dalla Corte d’Appello. La vicenda arriva quindi in Cassazione che riforma la sentenza in appello, motivando le proprie conclusioni con un ragionamento semplice e lineare.

 

Amministrazione di sostegno e matrimonio. Cosa dice la Cassazione?

La misura dell’amministrazione di sostegno ha come obiettivo peculiare quello di sacrificare nella misura minore possibile la capacità di agire del soggetto, ossia, come dice la sentenza, “quei barlumi di capacità, quali che siano, non compromessi”.

Alla luce di tale principio deve essere letto, dunque, l’art. 411 c.c. che prevede la possibilità per il giudice tutelare di estendere al beneficiario di amministrazione di sostegno determinati divieti e limitazioni previsti per l’interdetto o inabilitato.

Ma tale possibilità deve essere misurata sull’interesse del beneficiario (non di terzi, come possono essere i figli) nel caso concreto. Così, la recente sentenza della Cassazione, n. 11536 dell’11.5.2017 (estensore Di Marzio) afferma quindi che

in casi eccezionalmente gravi il Giudice Tutelare può imporre al beneficiario il divieto di contrarre matrimonio,

purché ciò corrisponda, appunto, al best interest dell’amministrato.

Ciò significa che il Giudice Tutelare può dunque vietare il matrimonio al beneficiario, ma solo in casi particolari. In mancanza di tale provvedimento del giudice, il beneficiario mantiene la sua capacità.

 

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Sempre sull’argomento segnaliamo l’ordinanza della Cassazione del 2 ottobre 2023, che abbiamo commentato in questo nostro articolo.

 

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