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Legge 33/2023 e Amministratore di Sostegno di Comunità (AdSC)

Pubblicato il 08/11/2023

legge 33/2023Con l’entrata in vigore della legge 33/2023 (“Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”) e i relativi decreti attuativi che verranno emanati nei prossimi mesi viene data una forte accelerazione alla tutela delle persone anziane, autosufficienti e non, anche attraverso interventi specifici finalizzati alla promozione del co-housing, dei servizi di semiresidenzialità, di residenziali temporanea o di sollievo.

La previsione e realizzazione di nuove forme di co-housing, cui fa riferimento anche la legge 112/2016, – conosciuta anche come la legge sul Dopo di Noi -, hanno il fine di ridurre l’isolamento delle persone con disabilità attraverso l’utilizzo di immobili (cosiddetti “GA”, Gruppi Appartamento) all’interno dei quali riprodurre condizioni abitative tipiche della casa familiare nonché mediante forme di mutuo aiuto tra persone.
Inoltre, nelle intenzioni del legislatore, si vogliono “sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave” (legge 112/2016, art. 4).

 

Il co-housing, i Gruppi Appartamento e l’Amministratore di Sostegno di Comunità (AdSC)

Le finalità della legge 112/2016 e 33/2023 si integrano con l’idea che abbiamo già proposto e che stiamo sviluppando dell’Amministratore di Sostegno di Comunità (AdSC).
All’interno della coabitazione degli spazi abitativi, in termini sia di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior co-housing) che di coabitazione intergenerazionale, in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate (co-housing intergenerazionale), la figura dell’Amministratore di Sostegno di Comunità si porrebbe, a nostro parere, come il necessario e fondamentale punto di raccordo tra le varie istanze ed esigenze dei singoli soggetti fragili.

In sostanza, si tratterebbe di individuare e nominare un singolo amministratore (che potrebbe essere esso stesso un co-housers) per assistere un certo numero di persone, residenti in un medesimo Gruppo Appartamento o in Gruppi Appartamenti comunque contigui e collocati in una stessa zona o quartiere.

L’Amministratore di Sostegno di Comunità (che, abbiamo già detto, dovrà essere un soggetto adeguatamente formato e preparato) si porrebbe, in tal modo, come figura in grado di “centralizzare” (e così ottimizzare) la gestione dei bisogni, spesso identici o comunque simili, dei beneficiari, con evidenti guadagni in termini di efficienza, risparmio di tempo e, quindi, miglior servizio reso ai singoli beneficiari.

 

Il contratto di coabitazione e (l’indicazione per) la nomina dell’Amministratore di Sostegno di Comunità (AdSC)

Il concetto di co-housing, – che è stato oggetto anche del recente Congresso Nazionale del Notariato dedicato al tema della casa -, rappresenta una modalità di vivere l’abitazione “in maniera collaborativa”, in cui alla classica nozione di condominio (in cui i singoli condomini sono allo stesso tempo proprietari in via esclusiva dei propri appartamenti e comproprietari delle parti comuni) si aggiunge un’ulteriore connotazione rappresentata dall’intenzionalità della scelta nell’adesione ad un progetto di residenzialità in comune.
L’idea è quella di formalizzare tale modello abitativo attraverso uno specifico contratto di coabitazione, nel quale precisare le condizioni e gli elementi costitutivi della convivenza, ossia, appunto il progetto di residenzialità in comune, l’aiuto reciproco che deve connotare le relazioni tra i partecipanti e, non ultima, la libertà per le parti di cessare in ogni momento la convivenza.
Oltre a questo, si potrebbe prevedere già nel contratto l’indicazione della possibilità di avere un AdSC, eventualmente anche nelle forme previste dall’art. 408 c.c. (ferma restando, ovviamente, la libertà di ogni persona fragile di non volere un AdSC, ma un proprio esclusivo AdS).

 

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