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Trattamenti sanitari e poteri dell’ads – G.T. Vercelli, 31.5.2018

Pubblicato il 01/07/2018

Quello dei trattamenti sanitari è certamente uno aspetti più delicati e dibattuti in materia di amministrazione di sostegno. Sull’argomento, nella maggior parte dei casi, i decreti dei Giudici Tutelari contengono unicamente un generico riferimento al potere dell’ads di rilasciare il consenso informato per trattamenti sanitari “di routine”, senza null’altro aggiungere.

Sulla questione è intervenuto un recente decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Vercelli del 31 maggio 2018, che affronta la tematica alla luce della recente legge sul testamento biologico, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di rappresentanza esclusiva o di assistenza necessaria nella prestazione del consenso informato.

 

Rappresentanza esclusiva, assistenza necessaria o entrambi?

La vicenda esaminata dal Tribunale di Vercelli riguarda una persona per la quale è stata richiesta la nomina di un amministratore di sostegno esclusivamente per la prestazione di consenso informato ai trattamenti sanitari ai quali la stessa avrebbe dovuto sottoporsi.

Dopo aver esaminato alcuni degli aspetti della legge 219/2018 e dei rapporti con la legge 2/2004, il Giudice nomina un ads conferendogli il potere di rappresentanza esclusiva nel prestare il consenso (o il dissenso) informato, ma tale manifestazione di volontà dovrà essere prestata con il beneficiario e non al posto dello stesso. Cioè?

La rappresentanza esclusiva implica che sia il solo ads ad esprimere il consenso informato in nome e per conto del beneficiario.

Altra cosa è il fatto che si debba tenere conto (comunque) dei desideri, delle aspirazioni (e della volontà…) del beneficiario, ma questo rientra nei c.d. principi generali dell’amministrazione di sostegno.
Non si comprende, dunque, cosa intenda il Giudice Tutelare quando precisa che la manifestazione di volontà deve essere prestata con il beneficiario.

Ora, al di là delle questioni più tecniche (differenze tra rappresentanza esclusiva ed assistenza necessaria, ecc…), il decreto in esame non brilla certamente per la chiarezza e quando ciò succede si rischia di vanificare così l’intera misura protettiva: l’ads anziché assistere il beneficiario si trova a dover interpretare, spesso a buon senso, quanto stabilito dai giudici (che, soprattutto in materia di ads, spesso dimenticano che i loro provvedimenti andranno in mano a non-tecnici!)

 

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