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Agevolazione prima casa e decadenza, termine per l’accertamento.

Pubblicato il 14/02/2014

Agevolazione prima casa e decadenzaIn caso di trasferimenti di immobili a titolo oneroso, è possibile richiedere le agevolazioni c.d. prima casa . Tale regime agevolativo, introdotto dalla legge n. 168 del 1982, è disciplinato dall’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUIR, e dalla relativa nota II-bis, e prevede, concretamente, l’applicazione dell’imposta di registro con un’aliquota agevolata (2% anziché 9%), qualora sussistano determinate condizioni:
a) l’abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal D.M. 2 agosto 1969;
b) l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilirà entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività;
c) l’acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di altre abitazioni nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare;
d) l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.

Qualora anche uno solo di tali presupposti non sussista o l’acquirente avesse dichiarato il falso, si incorrerebbe inevitabilmente nella perdita dell’agevolazione, e l’amministrazione finanziaria avrebbe dunque la possibilità di richiedere la differenza tra le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria e le imposte corrisposte per l’atto di trasferimento, una sanzione pari al 30% delle stesse imposte, e il pagamento degli interessi di mora.
Nel caso si trattasse di cessione soggetta ad IVA, l’Ufficio presso cui sono stati registrati i relativi atti dovrà recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza d’imposta non versata (ossia la differenza tra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata), nonché irrogare una sanzione pari al 30% della differenza medesima, e richiedere il pagamento degli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del TUR.

 

Il termine per l’accertamento

In caso di decadenza, qual è il termine entro il quale l’amministrazione finanziaria può emettere l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa?

In più occasioni la Cassazione ha stabilito che “l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile ad uso abitativo che abbia indebitamente goduto in sede di registrazione del trattamento agevolato è soggetto a termine triennale di decadenza, ai sensi e nel vigore dell’art. 74 secondo comma del d.P.R, 26 ottobre 1972 n. 634 (corrispondente all’art. 76 secondo comma del successivo d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), a partire dalla data in cui l’avviso stesso può essere emesso” (C. Cass. Sez. Un., n. 1196 del 21.11.2000).

Per quanto riguarda l’esatta individuazione di quest’ultima data (ossia il termine di decorrenza del triennio), la recentissima ordinanza n. 2527 del 5 febbraio 2014, decidendo un ricorso presentato nell’ambito di una fattispecie riconducibile alla lettera b), ha chiarito che il termine triennale di decadenza di cui all’art. 76, comma 2 decorre non dalla registrazione dell’atto, bensì dal momento in cui il proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito od ineseguibile, quindi a partire dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto.

Commenti a «Agevolazione prima casa e decadenza, termine per l'accertamento.»

5 risposte a “Agevolazione prima casa e decadenza, termine per l’accertamento.”

  1. Alex ha detto:

    Buona sera, su internet ho trovato pareri discordanti per quanto riguarda la decadenza dei benefici e quindi la restituzione dell’iva più sanzioni, c’è chi dice 3 anni +1, chi 5, oppure 5 più la fine dell’anno quindi 6.
    Avendo trovato il vostro articolo chiedo a voi per quanto riguarda la mia situazione che è la seguente:
    Acquisto casa nel 2007;
    Vendita 10 gennaio 2011;
    Ora sono passati 5 anni, non possono più mandare niente? oppure devo comunque aspettare la fine dell’anno o altro? non riesco a trovare una risposta definitiva.
    Grazie

  2. Buonasera Alex, grazie per averci contattato.
    Il termine per l’accertamento decorre dalla data in cui l’avviso di liquidazione può essere spedito.
    Se, nel suo caso, come ci pare di capire, ha venduto la I casa prima dei 5 anni prescritti dalla legge senza procedere al riacquisto di altra abitazione, la decadenza è avvenuta dopo un anno dalla vendita.
    Il termine in questione sarà, dunque, di un anno (decorrente appunto dalla vendita della prima casa) + ulteriori 3 anni (art. 76, II co. d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131).

  3. Alex ha detto:

    Grazie per la risposta, quindi in teoria essendo passati 5 anni non dovrei più ricevere nulla. In caso mi arrivasse qualcosa vi dovrei contattare in sede privata? grazie

  4. Certamente. Nel caso può contattarci senza impegno all’indirizzo info@studiolegalemagri.it o consultando la pagina
    https://www.studiolegalemagri.it/assistenza-online/
    Nel frattempo la invitiamo a seguirci anche su facebook, nei prossimi giorni pubblicheremo alcuni approfondimenti proprio sulle recenti modifiche introdotte alle agevolazioni prima casa.

  5. Andrea Arfelli ha detto:

    Buonasera,
    Le spiego la mia situazione:
    Vorrei comprare un immobile ma i venditori (coppia di stranieri che si stá separando e si trasferiranno entrambi in Slovacchia) hanno comprato la casa nel dicembre 2013 e hanno usufruito dell’agevolazione prima casa sulle imposte.

    Vendendo la casa adesso, quindi entro 5 anni, e non comprando nuove case entro un anno (in Italia, forse comprano 2 case all’estero), l’Agenzia delle Entrate fará un accertamento e dovranno pagare la cartella di Equitalia.

    Quando va in prescrizione l’accertamento fiscale su di loro? (I 5 anni scadono in dicembre 2018).

    Dato che loro andranno all’estero, Equitalia li va a cercare nella nuova residenza estera? Nel caso non li “trovi”, in qualche modo possono venire a “toccare” me che sono il compratore e quindi nuovo proprietario?

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