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Locazione, credito di imposta per canoni non percepiti
In materia di locazione vale la regola che i canoni di locazione, anche se non percepiti, devono essere tassati, e questo perché la tassazione del reddito locativo è collegata alla mera maturazione del diritto di percezione del reddito stesso.
Per poter interrompere tale situazione, e dunque far sì che il proprietario dell’immobile non debba più dichiarare i canoni non percepiti, è necessario procedere con lo sfratto per morosità del conduttore.
Infatti, solo a partire dal giorno in cui il giudice convalida lo sfratto, – momento conclusivo del procedimento giudiziale -, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, se non percepiti, non concorrono più a formare il reddito del locatore.
Il credito di imposta a favore del locatore
Se con la convalida dello sfratto per morosità il locatore ottiene la possibilità di non dover più dichiarare i canoni, la legge (articolo 26, comma 1, Tuir) concede al proprietario un beneficio fiscale.
Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, così come accertati dal giudice nell’ambito del procedimento giudiziale di sfratto, è riconosciuto un credito d’imposta.
L’ammontare del credito viene determinato sulle base delle imposte pagate in più per i canoni non percepiti, attraverso il ricalcolo della dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni (così come risultanti ed accertati nel procedimento giudiziale di sfratto) per i quali sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.
Il credito d’imposta deve essere utilizzato entro 10 anni e può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale, a scomputo delle imposte dovute (quadro RC, rigo CR8, modello Redditi PF e quadro G, rigo G2, modello 730).
Se, invece, il proprietario non intenda utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, sempre nello stesso termine decennale, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti apposita istanza di rimborso.
Nella (…remota) ipotesi che successivamente si verifichi la riscossione totale o anche solo parziale dei canoni di locazione per i quali si era usufruito del credito di imposta, si dovrà provvedere a dichiarare tali somme tra i redditi soggetti a tassazione separata.
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