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Fisco e risarcimento del danno

Pubblicato il 03/07/2013

fisco e risarcimentoFisco e risarcimento del danno, ossia come devono essere considerate, dal punto di vista fiscale, le somme percepite a titolo di risarcimento del danno?

Il principio fondamentale in materia di trattamento fiscale delle somme percepite a titolo di risarcimento del danno è espresso dall’art. 6, II co, T.U.I.R., secondo cui “le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

In altri termini, le somme percepite con funzione di sostituzione o integrazione di componenti reddituali (c.d. lucro cessante, ossia il mancato guadagno) costituiscono reddito della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati. Sono, pertanto, imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce, mentre invece le somme ricevute a titolo di reintegrazione del patrimonio del soggetto leso, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio del creditore (c.d. danno emergente) hanno diverso  trattamento a seconda del percipiente.
Se il percipiente è una persona fisica, tali somme non sono infatti tassate, mentre se a ricevere il pagamento (a titolo di danno emergente) è un’impresa per inadempimenti contrattuali da parte di terzi, esse costituiscono una sopravvenienza attiva (articolo 88, comma 3, lettera a, del Tuir).

La disciplina applicabile al caso concreto dipende, dunque, dall’accertamento delle circostanze in base alle quali una data somma sia erogata: se per risarcire un danno emergente ovvero per compensare, a titolo di lucro cessante, in via di integrazione o sostituzione, la mancata percezione di redditi appartenenti alle diverse categorie reddituali.

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