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Limiti della preventiva escussione del patrimonio sociale – Trib. Reggio Emilia, 10.9.2014

Pubblicato il 12/09/2014

Il Tribunale di Reggio Emilia (est. Dott. Morlini), con un’ordinanza del 10 settembre 2014, interviene sull’annosa questione relativa ai limiti di applicabilità del principio stabilito dall’art. 2304 c.c., ossia quello della preventiva escussione del patrimonio sociale.

Secondo tale disposizione, nell’ambito delle società di persone (per quanto nelle società semplici si debba fare riferimento all’art. 2268 c.c., vd. infra) i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo aver proceduto all’escussione del patrimonio sociale.

Il principio previsto dal codice è, dunque, quello della sussidiarietà: il socio (debitore “secondario”) è tenuto a garantire il pagamento solo nella misura in cui la società (debitore “principale”) non possa farvi fronte, in tutto o in parte.

preventiva escussioneProprio nel fatto della (possibile) soddisfazione parziale del debito risiede l’effettiva operatività del principio di preventiva escussione, il quale, peraltro, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l’azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l’insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione del credito (Cass. 4810/1984).

La responsabilità del socio illimitatamente responsabile, che determina il sorgere di un’obbligazione di natura solidale e sussidiaria, si atteggia diversamente rispetto al tipo di società personale cui fa riferimento:
nella società semplice, il beneficio di preventiva escussione deve essere eccepito dal socio (art. 2268 c.c., “il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare (…) la preventiva escussione del patrimonio sociale“), mentre
nella società in nome collettivo tale principio opera automaticamente.

Si noti, peraltro, che il beneficio di escussione ha efficacia limitata alla fase esecutiva e non impedisce, dunque, al creditore di agire immediatamente in sede di cognizione verso il socio per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei suoi confronti (Cass. 1040/2009).

 

Il fatto

La questione sottoposta all’esame del Tribunale emiliano prende le mosse dalla notifica di un atto di precetto con il quale il creditore procedente intimava al debitore, persona fisica, il pagamento di una somma, in parte relativa ad un debito proprio della persona, e per la rimanente parte al pagamento di un debito contratto dalla snc della quale la persona è socio illimitatamente responsabile.
Contro il precetto il socio propone opposizione ex art. 615 c.p.c., contestualmente formulando istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, lamentando il mancato assolvimento dell’onere della preventiva escussione ex art. 2304 c.c. del debitore principale (ossia la snc).

Sulla base dei principi sopra espressi, il Tribunale ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo di cui al precetto limitatamente alla somma gravante sulla società, potendo, quindi, il precettante agire per la sola minor somma di cui al debito proprio della persona.